Anticorruzione: contrasti tra uffici al giudice del lavoro
Primi contrasti in sede di controlli interni anticorruzione: il Tar di Brescia chiarisce (sentenza 4 gennaio 2017 n. 15) cosa accade se il responsabile della prevenzione della corruzione chieda copia di una serie di atti e tale richiesta sia indigesta ad altro dipendente, responsabile dell’ufficio che deve fornire i documenti. Nel caso concreto, il responsabile dell’Unità operativa legale di una Azienda di tutela della salute, contestava la richiesta del responsabile della prevenzione: quest’ultimo chiedeva l’invio di tutti i fascicoli relativi ad archiviazioni, revoche e annullamenti di ordinanze ingiunzioni di pagamento, nonché dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative per un certo arco di tempo.
Per finalità di prevenzione, si può chiedere di rileggere le pratiche che riguardino, ad esempio, sanzioni sull’inquinamento, sulla sanità e sull’igiene in genere (di competenza dell’azienda locale per la tutela della salute). Ciò perché tali sanzioni possono essere graduate e anche archiviate o revocate se, con specifici scritti difensivi, il soggetto interessato dimostra la propria buona fede o l’esistenza di casi di forza maggiore. Nel settore, quindi, possono essere presenti rischi di opacità e di inefficienza fino alla corruzione, ad esempio per le sanzioni archiviate o revocate senza criteri e direttive uniformi.
I delicati compiti di verifica, e l’individuazione delle azioni di prevenzione, sono oggetto delle norme anticorruzione (legge 190 del 2012, decreto legislativo 33 del 2013) e di specifici piani, l’ultimo dei quali è in corso di redazione da parte dell’Anac dopo un periodo di consultazione conclusosi a giugno scorso.
Tornando al caso esaminato dal Tar Brescia, il contrasto tra responsabile dell’unità operativa legale e il responsabile della prevenzione della corruzione riguardava l’acquisizione massiva di atti, cioè il primo passo verso un approfondimento che poteva essere finalizzato all’individuazione di fattori di rischio di opacità e di corruzione. La sentenza dice che questo tipo di contrasti vanno risolti con il metro del diritto del lavoro, poiché attengono rapporti interni all’amministrazione. Solo le procedure di concorso e l’organizzazione dei settori cosiddetti non contrattualizzati (Università, forze armate ecc.) possono essere giudicate dai giudici amministrativi, mentre contrasti e rivendicazioni di competenze, all’interno di settori pubblici contrattualizzati, appartengono alla giustizia ordinaria.
Di fatto, quindi, la richiesta di acquisire tutti i fascicoli relativi a situazioni che possono generare verifiche di trasparenza appartiene, secondo il Tar, allo specifico meccanismo anticorruzione e non riguarda cioè provvedimenti di carattere generale o di macro organizzazione. Del contrasto tra responsabile dell’unità operativa legale e responsabile della prevenzione della corruzione, si occuperà quindi il giudice del lavoro, delimitando reciproche competenze ed evitando invasioni di campo che non trovino, nell’esigenza di prevenzione, uno specifico supporto. La sentenza quindi individua il giudice competente (magistratura del lavoro) ma in realtà chiarisce anche che i problemi interni tra responsabili dei settori vanno risolti con il metro dell’organizzazione interna, cioè evitando indebite invasioni di campo e generici limiti alla trasparenza.