ANAC – Autorità Nazionale AntiCorruzione – obbligo di adozione del Modello Organizzativo 231 per gli Enti
Con la fondamentale determinazione n. 32/2016, l’ANAC di fatto impone l’adozione del Modello Organizzativo 231 da parte degli enti “No Profit”, e a ben guardare anche ad ogni altro tipo di compagine aziendale che abbia intenzione di partecipare a gare di appalto.
Infatti, l’obbligo di adozione di tali Modelli 231 previsto nella determinazione in commento, risulta più forte rispetto alla previsione dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo 231/2001, che prefigura l’adozione del modello organizzativo nei casi in cui l’ente voglia evitare di rispondere dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da dirigenti e altri dipendenti, ma non ne impone l’adozione.
Ad ogni modo l’adozione del modello organizzativo-gestionale 231 sembra rientrare nel novero dei requisiti di capacità tecnico-professionale ex articolo 42 del Codice Appalti; va tuttavia specificato che in questo caso l’obbligatorietà verrebbe meno in quanto questi requisiti possono essere oggetto di scelta da parte delle stazioni appaltanti in relazione allo screening degli operatori economici.
Risulta più difficile ipotizzare che l’obbligo sia configurabile come requisito di ordine generale, poiché introdurrebbe un’integrazione all’articolo 38 D.Lgs. 231/2001 per via non normativa.
Tuttavia la previsione contenuta nella determinazione 32/2016 sembra esplicarsi meglio nella definizione dell’obbligo di adozione del Modello 231 tra i requisiti di esecuzione dell’appalto, OSSIA TRA GLI ELEMENTI CHE REGOLANO LA RESA DELLE PRESTAZIONI E IL CORRELATO ASSETTO ORGANIZZATIVO ESSENZIALE: “fino a ieri le imprese sociali (terzo settore e ONLUS) avevano una condizione del tutto particolare, specialmente in ambito di giustificativi del prezzo, per cui erano le uniche società da cui era accettata la mancanza dell’utile nei conti economici. Diversamente da quanto accadeva con le imprese ordinarie le imprese no profit potevano indicare un utile pari a zero (con conseguente vantaggio da un punto di vista commerciale sui competitor)”. Anche a seguito degli abusi che vi sono stati e di cui sono piene le cronache nazionali quotidiane l’ANAC ha inteso adottare il documento che qui segnaliamo.
Come conseguenza di quanto sopra, si prevede la richiesta di questo requisito in tutte le gare d’appalto di tutte le regioni italiane e non solo per gli enti no profit ma per qualsiasi tipologia di compagine aziendale che si accinge a partecipare a gare d’appalto.