Alta vigilanza per il coordinatore dell’esecuzione del cantiere
In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il coordinatore per l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e stringente controllo momento per momento, che è demandato alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
Questo è l’interessante principio che viene enucleato dalla sentenza 45862/2017 della Corte di cassazione (quarta sezione penale) depositata ad inizio ottobre, chiamata a giudicare il ricorso proposto da un coordinatore per la progettazione e l’esecuzione di un cantiere destinato alla ristrutturazione di un centro residenziale.
Qui un lavoratore ha subito gravi lesioni in quanto, mentre eseguiva lavori di pittura sulle pareti esterne del vano ascensore, si è spostato su uno dei lucernari presenti sulla copertura del condominio, tenendo in mano rullo, pennello e secchio. Ha perso l’equilibrio, messo un piede sul vetro del lucernario che si è rotto con conseguente caduta da una altezza di circa cinque metri. Per eseguire tale compito il datore di lavoro aveva dotato il dipendente di una tavola da mettere sul vetro, rivelatasi però non idonea.
La difesa del coordinatore, già condannato in appello, si è incentrata soprattutto alla circostanza secondo cui la Corte territoriale ha fondato la condanna sulla individuazione, in capo al coordinatore, di compiti non conformi al dettato normativo, e che la sua nomina presuppone la presenza nel cantiere di più imprese esecutrici attribuendo a tale figura una posizione di garanzia inerente il rischio interferenziale determinato dalla presenza di più soggetti, e non un ulteriore livello di controllo per prevenire i reati propri del datore di lavoro, del dirigente, del preposto.
Dello stesso avviso non è stata però la Cassazione. I giudici hanno sottolineato che la stessa presenza di un piano di sicurezza e coordinamento con relativa nomina del coordinatore per l’esecuzione è indice sintomatico della scelta e della necessità di attribuire, a un soggetto diverso dal datore di lavoro, dal dirigente, dal preposto, un piano di prevenzione tendente a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di pluralità di lavorazioni affidate a imprese che non operino contemporaneamente nel cantiere.
In ogni caso è stato ribadito che il coordinatore per l’esecuzione è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza consistenti:
– nel controllo della corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano operativo di sicurezza e di coordinamento (Psc), redatto appunto dal coordinatore;
– nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (Pos) e sua corrispondenza al Psc;
– nell’adeguamento dei piani in relazione allo sviluppo dei lavori.
Nel caso specifico è risultato che il ricorrente non ha verificato che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro fossero coerenti con il Psc e che i rischi elencati in quest’ultimo documento fossero stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro.
Infine, poiché i lavori di copertura erano stati previsti nel Psc, l’attività che aveva causato l’infortunio non poteva considerarsi estemporanea, con conseguente rigetto di tale motivo di difesa.