Aggiornati i lavoratori svantaggiati

Aggiornati i lavoratori svantaggiati

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LE CATEGORIE

1.LAVORATORI SVANTAGGIATI

Disoccupati – Chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa  riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi e chi, negli ultimi sei mesi, ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito no soggetto a imposizione fiscale

Giovani – Età compresa tra i 15 e i 24 anni

Non diplomati – Chi non ha conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché chi ha conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non ha avuto un primo impiegoregolarmente retribuito

Over 50 – Chi ha compiuto 50 anni di età

Adulto con persone a carico – Chi ha compiuto 25 anni di età e sostiene da solo il nucleo familiare in quanto ha una o più persone a carico, secondo l’articolo 12 del Tuir

Disparità uomo­donna – Chi è occupato nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo­donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo­donna annualmente individuati da apposito decreto e che appartengono al genere sottorappresentato

Minoranza etnica – Chi appartiene a minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano ai sensi della legge 482/1999 e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile

 

1.2 LAVORATORI MOLTO SVANTAGGIATI

Chi è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito

Chi è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartiene a una delle categorie sopra elencate

 

Va ricordato che con il decreto 17 ottobre 2017, pubblicato l’8 febbraio, il ministero del Lavoro ha individuato i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati interpretando e adattando le regole contenute nel regolamento Ue 651/2014. L’Italia entra, così, in modo deciso nel variegato scenario della regolamentazione europea in materia di aiuti concessi a favore di determinati soggetti. Il provvedimento abroga il Dm 20 marzo 2013 , che individuata tre sole categorie di svantaggiati, e ne prende il posto.

L’articolo 31 del Dlgs 81/2015, nel disciplinare la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, postula l’emanazione di un decreto per identificare i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati esclusi dai limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione. Tuttavia, anche se la matrice risiede in uno dei decreti attuativi del Jobs act, gli effetti che il recente decreto ministeriale produce spaziano in altri contesti e impattano sulla legislazione in materia di agevolazioni all’assunzione.

Aver definito, con maggiore precisione, i soggetti svantaggiati si riverbera anche sulla legislazione in atto. Avremo delle disposizioni che – pur regolamentando una sola fattispecie – potranno essere applicate in materia differenziata, a seconda del soggetto coinvolto. Quale diretta conseguenza dell’articolo 1 del nuovo decreto ministeriale, i soggetti ivi individuati (si veda la tabella a fianco) appaiono come destinatari di maggiori tutele occupazionali che possono consentire il superamento della regolamentazione contenuta nella legge istitutiva di un incentivo.

Si pensi, per esempio, al caso dell’assunzione agevolata per i beneficiari di Naspi. La normativa agevola i contratti istituiti con lavoratori che stanno percependo la Naspi ovvero con chi – avendo inoltrato istanza di concessione – pur avendo titolo alla prestazione, non l’ha ancora percepita. Vista la sua struttura, la facilitazione si configurava come aiuto di Stato e, per evitare le conseguenze che ne possono scaturire, è stato previsto che per la relativa operatività fosse necessario il rispetto del “de minimis”. Così facendo l’incentivo è fruibile entro la soglia di 200.000 euro in un triennio mobile.

Il decreto ministeriale pubblicato in questi giorni farà marciare questa norma a due velocità. Infatti, oltre all’utilizzo descritto, ci si potrà trovare di fronte al caso in cui il soggetto da assumere presenti una delle condizioni previste dal decreto ed essere quindi “svantaggiato” o “molto svantaggiato”. In questo caso l’accesso al beneficio connesso all’assunzione potrà avvenire anche senza il rispetto del limite previsto dal “de minimis”.

È necessario, tuttavia, tenere presente che il regolamento Ue 651/2014 in materia di compatibilità di alcune categorie di aiuti con il mercato pone tra le condizioni anche l’incremento occupazionale netto e la densità degli aiuti. Vincoli che devono essere, comunque, rispettati.