I certificati di infortunio: dal 22 marzo obbligo di trasmissione telematica
Dal 22 marzo 2016, 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto 151/2015*, l’obbligo di trasmissione del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”.
Così il sito dell’Inail, che aggiunge: “Per consentire l’invio telematico dei certificati, è disponibile un’apposita procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Istituto per l’invio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale”.
Non tutti i medici certificatori né tutte le strutture sanitarie che prestano la prima assistenza possono utilizzare la procedura telematica, ma solo quelli che ne avranno fatto richiesta all’Inail competente per territorio, attraverso il modulo che è messo a disposizione sul sito istituzionale.
*È conveniente mettere a conoscenza del lettore la parte che interessa l’argomento e che ha formato oggetto di una delle Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 21 del Decreto 151/2015):
“Dopo il settimo comma (del Del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 Ndr), sono inseriti i seguenti: Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e’ obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, … è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196…”(Codice del trattamento dei dati personali, della privacy, Ndr).