Somministrazione abusiva, la multa parte da 5mila euro
L’attuazione del Jobs act, con il nuovo codice dei contratti contenuto nel Dlgs 81/2015 (in vigore dal 25 giugno scorso), ha reso più flessibile l’uso del lavoro in somministrazione.
Le aziende devono prestare particolare attenzione, però, al rispetto delle regole e delle procedure, soprattutto in seguito alla depenalizzazione di una serie di reati disposta dal decreto legislativo 8/2016 : dal 6 febbraio, infatti, per alcune condotte che prima erano considerate reato è applicata la sanzione amministrativa, può raggiungere importi piuttosto elevati – vedi Tabella con “Nuove sanzioni” e “Gli esempi” posti alla fine dell’articolo.
Il quadro sanzionatorio oggi si presenta suddiviso tra due normative:
• l’articolo 40 del decreto legislativo 81/2015 sulla somministrazione irregolare;
• l’articolo 18 del decreto legislativo 276/2003 che sanziona, quali fenomeni più rilevanti nella pratica, la somministrazione abusiva e la conseguente utilizzazione illecita, gli appalti e i distacchi illeciti.
Il quadro sanzionatorio
Per la somministrazione irregolare, il decreto legislativo 81/2015 prevede una sanzione compresa tra 250 e 1.250 euro in relazione a una serie di violazioni di carattere formale diversamente modulate per l’utilizzatore o per l’agenzia di somministrazione. In pratica, il legislatore ha previsto la sanzione in capo all’utilizzatore per il superamento del limite del 20% (o il diverso limite previsto dai Ccnl) di utilizzo di lavoratori somministrati sulla base di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Inoltre, se il contratto commerciale è a tempo determinato, l’articolo 31, comma 2, prevede la possibilità di ricorrere alla somministrazione sulla base dei soli limiti stabiliti dal Ccnl, o, addirittura, senza limiti, nel caso di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate stabilite dalla norma. In questi casi, all’illecito si può aggiunge la possibilità data al lavoratore di chiedere in giudizio la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore. Questa ipotesi è invece esclusa in caso di violazione del contingentamento sui contratti a termine (articolo 23, comma 4, decreto legislativo 81/2015). Se poi i lavoratori sono stati assunti dal somministratore a tempo indeterminato, la missione dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato, soprattutto nel caso di apprendisti (articoli 31 e 42, comma 7). Una sanzione a totale carico dell’utilizzatore, che dovrà indurre le aziende a verificare attentamente il contratto commerciale con l’agenzia.
La verifica della genuinità
Proprio la forma scritta del contratto rappresenta il punto di partenza per valutare la genuinità della somministrazione, partendo dagli estremi dell’autorizzazione per arrivare al trattamento economico e normativo dei lavoratori (articolo 33 ). In realtà, l’articolo 35, comma 1 , prevede che per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore i lavoratori del somministratore hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. L’inosservanza comporta la sanzione a carico sia dell’agenzia sia dell’utilizzatore, con una responsabilità solidale (articolo 35, comma 2) estesa rispetto al passato. Infatti, oggi il lavoratore potrà chiedere il pagamento della retribuzione e il versamento dei contributi previdenziali direttamente all’utilizzatore senza attendere l’escussione del somministratore. Gli organi di vigilanza poi potrebbero attivare la procedura della diffida accertativa per crediti patrimoniali, in base all’articolo 12 del decreto legislativo 124/2004 , se riscontrassero i mancati pagamenti o l’applicazione di un differente Ccnl. Le aziende dovranno anche garantire ai lavoratori, se non vogliono incorrere nella sanzione amministrativa, il welfare aziendale (formazione, agevolazioni assicurative e sanitarie, servizi in convenzione) assicurato ai propri dipendenti.
I casi vietati
Soprattutto, sarà necessario non ricorrere alla somministrazione nei casi vietati dall’articolo 32 del decreto legislativo 81/2015 . Si pensi così alle procedure dei licenziamenti collettivi, alla sospensione del lavoro o alla riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, all’assenza del documento della valutazione dei rischi o alla sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
L’informazione
Infine, l’utilizzatore dovrà ricordarsi anche di informare, entro il 31 gennaio di ogni anno, le Rsa, le Rsu o le associazioni di categoria territoriali del numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.