L’autoriciclaggio – condizioni di sussistenza

L’autoriciclaggio – condizioni di sussistenza

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Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 186/2014, per disciplinare il meccanismo della cd. voluntary disclosure, diretto a favorire il rientro dei capitali detenuti all’estero.

Per potersi configurare responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il reato di Autoriciclaggio, occorre la concorrenza di due presupposti:

  1. un soggetto apicale o subordinato commetta o concorra a commettere un delitto non colposo produttivo  di  un  provento,  anche prescindere dall’interesse  o  a dal  vantaggio dell’ente ma che ovviamente ne risponde solo se tale delitto sia ricompreso fra quelli previsti dl D.Lgs. 231/2001;
  2. lo  stesso  soggetto  poi  impieghi,  sostituisca  o  trasferisca  (in  attività  economiche,  finanziarie, imprenditoriali  o  speculative)  quel  provento  (in  ciò  concretandosi  la  condotta  di  autoriciclaggio) «nell’interesse o a vantaggio» dell’ente “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa” del provento medesimo.

Ed infatti, l’art. 648­ter.1, c.p. punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo definito “reato­base” che lo stesso ha commesso o concorso a commettere.

In definitiva, occorre accertare la sussistenza di condotte dissimulatorie ovvero anomale rispetto all’ordinaria attività mentre semplici operazioni “tracciabili”, non avendo tali caratteristiche, non dovrebbero assumere rilevanza penale.

La questione non è di poco conto riguardando, in particolare: i reati tributari e le condotte di ostacolo; l’identificazione dei cosiddetti “reati base” e, quindi, l’impatto sui modelli organizzativi.

Su quest’ultimo punto, alla luce delle brevi riflessioni sopra riportate, il Modello  organizzativo deve strutturare i presìdi non  tanto  sul  controllo  circa  la  provenienza  del  denaro, quanto  sulle modalità di utilizzo del denaro, Ciò aumenta le possibilità di far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari, impedendo così il  ricorso  a  tecniche  idonee  a dissimulare operazioni non consentite  volte ad ostacolare  in  concreto  l’individuazione  della  provenienza illecita  dei  beni.

Per ottenere un simile risultato, si dovrà sicuramente incidere sui  flussi  decisionali interni all’organizzazione tendo alla loro segmentazione  con più step di approvazione e verifica, in ragione della particolarità dell’operazione.