Dimissioni online: al debutto il 12 marzo la nuova disciplina

Dimissioni online: al debutto il 12 marzo la nuova disciplina

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A parziale modifica di quanto già previsto dalla legge 92/2012, l’articolo 26 del Dlgs 151/2015 (in vigore dal 24 settembre 2015) introduce ulteriori e importanti novità a quanto previsto dalla Riforma Fornero per arginare il fenomeno delle dimissioni “in bianco”.

Queste nuove disposizioni trovano applicazione dal 12 marzo 2016, ossia dopo il 60° giorno dalla entrata in vigore del Dm 15.12.2015 che ha stabilito il contenuto dei moduli e le modalità tecniche di inoltro, anche per la risoluzione consensule del rapporto di lavoro.

Tali disposizioni prevedono l’utilizzo di un apposito modulo telematico.

Le dimissioni presentate con modalità “alternative” sono “inefficaci”: in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il dipendente a compilare il modulo nelle forma e modalità telematiche: in caso di inadempienza, anche dopo regolare invito da parte del datore, e quindi nel caso di assenza ingiustificata, non resta altra via che procedere a un licenziamento disciplinare, previa contestazione degli addebiti (Ministero del Lavoro, circolare 4 marzo 2016, n. 12 ).

Il Ministero ha inoltre precisato che la nuova procedura riguarda esclusivamente il lavoro subordinato privato.

Preavviso: nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore deve rispettare il periodo di preavviso, normalmente fissato dal contratto collettivo. Durante questo arco temporale il rapporto continua regolarmente: il dipendente è quindi tenuto a osservare tutte le regole fissate dal datore per lo svolgimento dell’attività; il datore deve garantire la sicurezza del lavoro, il pagamento della retribuzione spettante e così via (art. 2118 c.c.).
Nel compilare il nuovo modulo telematico, e in particolare la sezione 4 (campo “data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale”), ovviamente ove si tratti di dimissioni ordinarie (e, quindi, non per giusta causa), il lavoratore dovrà prestare particolare attenzione ai termini di preavviso previsti in relazione alla categoria, al livello e all’anzianità di servizio, da parte del contratto collettivo (Ministero del Lavoro, circolare 4 marzo 2016, n. 12 ).

Ipotesi in cui non si applica la procedura telematica:
La nuova procedura non si applica nei seguenti casi:
1) ipotesi previste dall’art. 55, co. 4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (gravidanza e maternità);
2) lavoro domestico;
3) dimissioni o risoluzione consensuale intervenute nelle sedi di cui all’articolo 2113, co. 4, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione;
4) recesso durante il periodo di prova;
5) rapporti di lavoro marittimo, ove vige il Codice della navigazione;
6) rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Le ultime 3 fattispecie sono state così individuate ad opera della circolare 4 marzo 2016, n. 12 del Ministero del lavoro.

Procedura telematica e decreto ministeriale attuativo: dal 12.3.2016 le dimissioni sono presentate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente con le modalità individuate con il D.M. 15.12.2015 , il quale richiede:
a) i dati di identificazione del rapporto da cui si intende recedere;
b) i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore;
c) le modalità di trasmissione;
d) gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione (art. 26, co. 1 e 3, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151 ).
Modalità tecniche per la comunicazione telematica di dimissioni: per la comunicazione delle dimissioni (e della loro revoca), a partire dal 12.3.2016, è adottato il modulo di cui all’allegato A al D.M. 15.12.2015 (di cui costituisce parte integrante), reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito www.lavoro.gov.it, da compilarsi con le modalità tecniche di cui all’allegato B . Il modulo deve essere inoltrato alla casella di posta elettronica ordinaria o PEC del datore di lavoro con le modalità previste nell’allegato B , che stabilisce, altresì, le modalità di trasmissione alla DTL competente e i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro, o di revocare tale volontà. Premesso che lo schema allegato al decreto chiarisce in maniera visiva la procedura (o meglio le procedure, a seconda che il lavoratore decida di far da sé o di avvalersi di un patronato o di altro soggetto abilitato), l’allegato B contiene le seguneti interessanti precisazioni :
a) salvo che la trasmissione del modulo sia eseguita tramite un soggetto abilitato, l’accesso alle funzionalità disponibili nel portale lavoro.gov.it è possibile solo se l’utente è in possesso del PIN Inps ed è utente del portale. L’accesso alla gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull’anagrafica utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell’utente, e sull’autenticazione tramite il PIN Inps per il suo riconoscimento certo (il possesso del PIN Inps non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge per un maggior livello di sicurezza al riconoscimento);
b) il soggetto abilitato, invece, deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro ed deve accertare l’identità del lavoratore che chiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni o la risoluzione consensuale e per la loro revoca, e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV;
c) il datore di lavoro riceverà il modulo (in sola lettura) nella propria casella di posta elettronica ordinaria o PEC; la DTL riceverà una notifica nel proprio cruscotto con la possibilità di visionare il modulo;
d) il lavoratore può scegliere se il rapporto è iniziato prima o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie): nel 1° caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 e 3; nel 2° caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti attivi in modo che il dipendente possa scegliere quello dal quale intende recedere;
e) infine, a ogni modulo salvato sono attribuite 2 informazioni identificative: la data di trasmissione (marca temporale) corrispondente alla data di sistema rilevata all’atto del salvataggio delle dimissioni/risoluzione consensuale, e il codice identificativo.
Intervento di altri soggetti: la trasmissione dei moduli appositamente previsti per la comunicazione delle dimissioni può avvenire anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, co. 1, lettera h) (che fa riferimento agli “enti bilaterali”, ovvero agli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative), e articolo 76 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 (art. 26, co. 4, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151; D.M. 15.12.2015).
Revoca delle dimissioni: entro i 7 giorni successivi a decorrere dall’avvenuto invio del modulo telematico, il lavoratore – con le medesime modalità – ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni , utilizzando l’allegato A al D.M. 15.12.2015 (art. 26, co. 2, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151 ).
Dimissioni in sede “protetta”: le nuove regole non si applicano, e quindi non va osservata la procedura telematica e non è possibile per il lavoratore o la lavoratrice procedere alla loro revoca nei 7 giorni successivi, nel caso in cui le dimissioni intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, co. 4, del codice civile (per esempio, in sede sindacale o presso la DTL), o avanti alle commissioni di certificazione di cui all‘articolo 76 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.
Comunicazione al CPI: il datore deve comunicare la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni entro 5 giorni per via telematica mediante il modello Unificato Lav al Centro per l’impiego competente (art. 4 bis, c. 7, D.Lgs. 181/2000; D.M. 30.10.2007; Min. lav., nota 21.12.2007). Il Ministero ha precisato che i 5 giorni decorrono dal momento in cui il lavoratore intende dar luogo giuridicamente alla risoluzione del rapporto. Qualora la comunicazione sia stata fatta in anticipo e in seguito si verifichi la revoca delle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto a inviarne un’altra di revoca (Min. Lav., Lettera circ. 12.10.2012, prot. n. 18273 ).
Accordo di annullamento: anche una volta che le dimissioni siano state regolarmente presentate e conosciute, le parti possono concordarne l’annullamento: in tal caso il rapporto prosegue normalmente. È bene – ma non obbligatorio – che tale accordo sia formalizzato per iscritto; infatti, in caso di contestazioni, sarà il lavoratore dimissionario a dover provare l’esistenza di un patto stipulato con il datore per l’annullamento delle dimissioni (Cass. 26.2.2007, n. 4391 ).
Sanzioni: salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli resi disponibili da parte del Ministero del lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro (DTL) e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 (art. 26, co. 5, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151).