Depenalizzate le sanzioni pecuniarie del Lavoro
Dal 6 febbraio 2016 le violazioni penali punite con la sola multa o con la sola ammenda prevedono l’applicazione di una sanzione pecuniaria di tipo amministrativo.
Il Dlgs 8/2016, in attuazione della legge delega 67/2014, ha operato un ampio processo di depenalizzazione dei reati per i quali erano previste solo sanzioni pecuniarie, che ha interessato violazioni significative in materia di lavoro, come quelle previste in caso di somministrazione illecita.
La materia del lavoro è stata interessata da importanti interventi di depenalizzazione, se pensiamo che una volta, prima dell’entrata in vigore della legge 689/1981, tutte le violazioni erano di natura penale, anche quelle relative alla busta paga o al libretto di lavoro.
Lo spartiacque tra l’applicazione della sanzione penale e di quella amministrativa è il 6 febbraio 2016.
Il ministero del Lavoro, con la circolare 6 del 5 febbraio, interviene a fornire chiarimenti ribadendo come in campo penale occorra applicare principi di stretta legalità oltre al favor rei, che impedisce l’applicazione di pene più gravi rispetto a quelle previste fino ad allora.
Per i delitti e le contravvenzioni commesse dopo il 6 febbraio trova applicazione il nuovo regime, che prevede un sistema di sanzioni per fasce.
Per i reati puniti con pene pecuniarie non superiori nel massimo fino a 5.000 euro si applica una sanzione amministrativa che va da un minimo di 5.000 a un massimo di 10.000 euro. Le sanzioni amministrative passano da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro, per i reati puniti con la multa e con l’ammenda non superiore nel massimo a 20.000 euro e da 10.000 a 50.000 euro per i reati i puniti nel massimo con una pena non superiore a 20.000 euro.
La circolare ministeriale si preoccupa soprattutto di regolare quelle situazioni in cui il reato si è già consumato prima del 6 febbraio 2016. Nei casi in cui sia intervenuta una sentenza o un decreto penale di condanna definitivo, nulla quaestio; stante la formazione del giudicato non è possibile operare alcuna conversione. Nei casi, invece, in cui la sentenza non è ancora intervenuta, il pubblico ministero dovrà trasmettere alle direzioni territoriali del Lavoro una comunicazione che consenta l’applicazione della sanzioni amministrativa secondo la procedura di cui alla legge 689/1981.
Anche in questo caso la legge di depenalizzazione detta dei paletti. Non si potranno applicare sanzioni amministrative di importo superiore a quello della sanzione penale pecuniaria originariamente prevista. Il ministero, tenuto conto che nel Dlgs 8/2016 si richiama espressamente la legge 689/1981, prevede che sull’importo così determinato si possa altresì applicare le riduzioni previste dall’articolo 16 della legge 689/1981.
Da ultimo un cenno al delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali a carico del lavoratore o del collaboratore. La scure della depenalizzazione abbatte solo gli illeciti che si mantengono sotto la soglia dei 10mila euro; per gli importi superiori rimane la previsione della pena della reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.