Sicurezza: La formazione pre-assunzione non equivale a una prestazione lavorativa

Sicurezza: La formazione pre-assunzione non equivale a una prestazione lavorativa

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L’avvio della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro in fase preassuntiva, in assenza di ulteriori elementi specifici che comprovino una contestuale prestazione lavorativa di fatto, non legittima l’applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero prevista dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge 12/2002, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del Dlgs 151/2015. Questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Direzione generale per l’attività ispettiva presso il ministero del Lavoro con la nota 8 gennaio 2016 numero 37/135, a seguito di un quesito posto dalla direzione interregionale del Lavoro di Venezia.

L’obbligo della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro discende dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008 che pone il termine per la relativa ottemperanza in relazione «alla costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione quando si tratti di somministrazione di lavoro» (si veda il comma 4). Tale formazione deve, inoltre, avvenire «durante l’orario di lavoro» e senza oneri economici a carico dei destinatari.

Peraltro, come disposto dal comma 2 dell’articolo 37, «la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione», nonché dell’aggiornamento, sono disciplinati dalla Conferenza Stato-Regione che, con l’accordo del 21 dicembre 2011, ha testualmente stabilito che «il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione» (si veda l’interpello 16/2013).

Alla luce di quanto enucleato, appare evidente che l’avvio della formazione, in linea con i dettami di legge, realizzato in funzione dell’imminente assunzione, di per sé non costituisce «elemento oggettivo di riscontro di una prestazione lavorativa di fatto irregolare» (e, pertanto, non potrà essere contestata dall’organo accertatore la maxi-sanzione per lavoro nero). È necessario, dunque, acquisire fonti di prova specifiche in ordine all’esistenza di una prestazione di lavoro posta in essere in assenza della prescritta comunicazione preventiva al servizio per l’impiego territorialmente competente. In buona sostanza, l’avvio della formazione non è indice rilevatore di una prestazione in atto e questa, se esistente, dovrà essere diversamente e specificamente comprovata.

Di contro, vi sarebbe da aggiungere che il comprovato avvio della formazione prevista dall’articolo 37, in costanza di un rapporto di lavoro di fatto non comunicato tempestivamente al centro per l’impiego, non potrà impedire di per sé l’applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero (si veda, in primis, la circolare ministeriale 38/2010).