Dai 1 gennaio 2016 via ristretta per le collaborazioni

Dai 1 gennaio 2016 via ristretta per le collaborazioni

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Per le collaborazioni autonome, il 1° gennaio 2016 scatta l’applicazione di due previsioni di rilievo del codice dei contratti (Dlgs 81/2015) uno dei pilastri del Jobs act che, dal 25 giugno 2015, ha mandato in pensione il contratto a progetto, mantenendo in vigore la relativa disciplina solo per i contratti in essere fino alla loro scadenza.

Ora, con il nuovo anno, si completa il quadro. Una prima disposizione (articolo 2, comma 1 del Dlgs 81/2015 ) è destinata a ridisegnare la linea di confine tra lavoro autonomo e subordinato. Fatte salve alcune eccezioni tassativamente previste, «a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

È certamente vero che, dopo l’abolizione del contratto a progetto, è ancora possibile stipulare contratti che abbiano a oggetto collaborazioni coordinate e continuative, senza peraltro la necessità di ricondurle a un progetto e senza nemmeno la necessità di apporvi un termine, e quindi anche a tempo indeterminato. Ma la nuova norma disegna uno scenario in cui le collaborazioni coordinate e continuative sono soggette a maggiori restrizioni rispetto al passato. Quelle che presentino le caratteristiche dell’organizzazione da parte del committente del luogo di svolgimento e della tempistica relativi all’adempimento della prestazione lavorativa (cioè della etero direzione) saranno assoggettate alla disciplina del lavoro subordinato. Rimarranno genuinamente autonome, in sostanza, solo quelle collaborazioni in cui sia il collaboratore a decidere come, dove e quando lavorare. Il coordinamento, in altre parole, resta compatibile con l’autonomia del rapporto finché non travalica nella etero direzione.

È un sentiero stretto e pieno di insidie. Il rischio che qualsiasi forma di inserimento del collaboratore nel ciclo produttivo venga intesa come manifestazione del potere organizzativo datoriale sulle modalità di lavoro, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato, è davvero molto alto.

Ed è un rischio che forse non vale granché la pena di correre, ora che il rapporto di lavoro subordinato è molto più flessibile e conveniente di prima. Ciò del resto corrisponde all’idea di fondo che ispira il Jobs act: la “promozione” del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, considerato il contratto “standard”, rispetto a tutte le altre forme di lavoro, anche autonome.

La norma fa salva la facoltà dei contraenti di richiedere alle commissioni la certificazione dell’assenza dei requisiti che determinano l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Eventualità che non sarebbe comunque risolutiva, visto che l’etero organizzazione, così come la subordinazione, potrebbero ugualmente essere riscontrate in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro. Infatti, se le parti si discostano da quanto è stato certificato, la loro condotta prevale sulla certificazione.

La nuova disciplina sino a qui descritta non si applica ad alcune situazioni:

– alle collaborazioni espressamente previste e disciplinate da accordi collettivi nazionali;

– alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione ad albi;

– alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni ed enti sportivi;

– alle pubbliche amministrazioni (fino al 1° gennaio 2017);

– ad amministratori di società e sindaci. Con riguardo a quest’ultima ipotesi, occorre precisare che il decreto la considera un’eccezione solo per le collaborazioni volte a regolare l’esercizio delle corrispondenti funzioni.

In tutti questi limitati casi potranno continuare a essere stipulati contratti (senza progetto e anche a tempo indeterminato) aventi a oggetto collaborazioni coordinate e continuative, anche etero organizzate. Ferma restando, naturalmente, l’eventualità che anche queste collaborazioni possano essere riqualificate come lavoro subordinato qualora ne presentino le caratteristiche, secondo i principi generali.

Una seconda (e correlata) disposizione del decreto, anch’essa applicabile dal 1° gennaio 2016, si propone di incentivare la “stabilizzazione”, ovvero l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei co.co.co (anche a progetto) e dei titolari di partita Iva con i quali siano stati intrattenuti rapporti di lavoro autonomo. In particolare, la contropartita dell’assunzione consiste nella «estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro». Peraltro, sono «fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione», con la conseguenza che se a carico dell’impresa sono già state riscontrate irregolarità, la successiva assunzione non serve a sanarle.

L’accesso alla misura di favore è, però, condizionato dalla sussistenza di due presupposti:

1. la sottoscrizione da parte dei lavoratori in una delle sedi protette di una transazione riferita a ogni possibile pretesa riguardante la qualificazione del rapporto pregresso;

2. il mancato licenziamento del lavoratore, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per i primi 12 mesi di contratto.

Occorrerà attendere l’approvazione della legge di Stabilità per capire se tali vantaggi potranno essere cumulati con gli sgravi contributivi che, a quanto pare, saranno mantenuti anche per il 2016, sia pure in forma ridotta.