Lavorazioni per le quali è vietata l’assunzione di bevande alcoliche

Lavorazioni per le quali è vietata l’assunzione di bevande alcoliche

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Elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi.

Nel 2001, il comma 1 dell’articolo 15 della Legge 125, “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”, in relazione ad una serie di attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi– individuate con Intesa della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 – ha introdotto il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Ripartiamo di seguito l’elenco delle attività indicate nella suddetta intesa:

  1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
    1. impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
    2. conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);
    3. attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
    4. fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
    5. vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
    6. direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
    7. manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
  2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
  3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
  5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
  6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
  7. mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
  8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
    1. addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
    2. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;
    3. personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
    4. personale navigante delle acque interne;
    5. personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
    6. conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
    7. personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
    8. responsabili dei fari;
    9. piloti d’aeromobile;
    10. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
    11. personale certificato dal registro aeronautico italiano;
    12. collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
    13. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
    14. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
  9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
  10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
  11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
  12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
  13. operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
  14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere