Il DVR non esclude l’obbligo di vigilanza sull’idoneità delle prassi aziendali rispetto ai rischi noti
Il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. D.V.R.) non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, dei Dirigenti, preposti e, piu’ in generale, dei soggetti responsabili del servizio di prevenzione e protezione i cui obblighi di garanzia devono, infatti, “sopravanzare” le previsioni del DVR e dimostrare di aver applicato tutte le misure che la tecnica e la scienza del momento mettevano a disposizione per eliminare il nesso di causalità tra la condotta del lavoroatore e l’evento infortunio.
Quanto sopra è stato ribadito dalla recente Sentenza della Corte di Cassazione Sezione IV 8 giugno 2015, n. 24452, per la quale: “La valutazione dei rischi ed il relativo documento costituisco efficaci strumenti al servizio della sicurezza, consentendo la messa a fuoco della situazione pericolose e, conseguentemente, l’adozione delle adeguate misure di sicurezza. Ma, con tutta evidenza, le valutazioni e prescrizioni contenute nel detto documento non limitano per nulla la responsabilità dei garanti che, nella maggior parte dei casi, trovano il loro fondamento prescrittivo nella articolata disciplina di settore. Le omissioni o carenze del documento non possono per ciò solo far venire meno gli ulteriori obblighi datoriali previsti dalla legge. La constatazione del rischio impone comunque ai garanti medesimi, nell’ambito delle loro rispettive competenze, di adottare le misure appropriate che, giova ripeterlo, riguardavano nel caso di specie la spiegazione dei rischi e l’adozione di procedure adeguate. Tali apprestamenti sono invece mancati: il rischio era noto, ma era governato con prassi inappropriate”.
Pertanto, la prima applicazione pratica per adempiere alle proprie incombenze da parte del Datore di Lavoro e degli eventuali delegati è quello di intervenire sempre tempestivamente quantomeno sulle prassi aziendali per valutarne l’appropriatezza nei confronti dei rischi noti.
Nel momento in cui la prassi si rivela inadeguata corre l’obbligo di un intervento immediato attraverso l’introduzione delle procedure operative piu’ appropriate e dalla conseguente opportuna formazione del personale addetto.
Anche la recente normativa, D.Lgs. 115/2015, sottolinea l’importanza della formazione ex D.Lgs. 81/2008 quale primaria misura per la sicurezza del lavoratore dall’infortunio derivante dal rischio noto, prevedendo un aumento della pena per la formazione mancante e/o incompleta espletata dall’azienda.
Quanto sopra è ancora piu’ vero ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, ai fini del raggiungimento dell’efficacia esimente per l’azienda nei casi di integrazione dei reati presupposto ex articoli 590 c.p. “omicidio colposo” e 589 c.p. “lesioni personali colpose”, qualora l’azienda si doti di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.