Jobs Acts – Controllo a distanza nel rispetto del codice della privacy
Che la nuova norma, contenuta nel decreto semplificazioni adegui solo la normativa alle innovazioni tecnologiche intervenute dopo gli anni ’70 e non liberalizzi alcun controllo dei lavoratori è stato già chiarito dal Ministero del Lavoro con comunicato stampa del 18 giugno 2015, quando era ancora in discussione lo schema dello stesso decreto.
In tale occasione è stato sottolineato che la norma non “liberalizza” i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di “strumenti di controllo a distanza” e i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull’utilizzo della posta elettronica e di internet.
La modifica all’articolo 4 dello statuto dei lavoratori, per il ministero del Lavoro, si limita, altresì a chiarire che non possono essere considerati strumenti di controllo a distanza gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come pc, tablet e cellulari.
L’accordo o l’autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che “serve” al lavoratore per adempiere la prestazione.
Tuttavia, nel momento in cui tale strumento viene modificato, anche aggiungendo software di localizzazione o filtraggi o altre applicazioni, per controllare il lavoratore, lo stesso, da strumento che serve al lavoratore per rendere la prestazione, diventa strumento che serve al datore per controllarne la prestazione per cui le modifiche in questione sono lecite solo:
-in ricorrenza di particolari esigenze;
-previo accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale.
Inoltre sempre il comunicato stampa ha evidenziato che la nuova norma rafforza e tutela ancor di più, rispetto al passato, la posizione del lavoratore, imponendo che allo stesso venga data adeguata informazione circa:
-l’esistenza e le modalità d’uso delle apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installate con l’accordo sindacale o l’autorizzazione della Dtl o del ministero);
-le modalità di effettuazione dei controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal codice della privacy.
Nel caso in cui il prestatore di lavoro non sia adeguatamente informato dell’esistenza e delle modalità d’uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli, tutti i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari.