TFR – QUIR: termini per la liquidazione in busta paga
QUIR: termini per la liquidazione in busta paga
Il datore di lavoro rilascia al lavoratore che presenta richiesta di QUIR (art. 1, c. 26-34, L. 190/2014; DPCM 20 febbraio 2015 n. 29) una copia dell’istanza o l’attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico.
Una volta accertato il possesso da parte del lavoratore dei requisiti richiesti, il datore di lavoro liquida la QUIR con le seguenti modalità:
AZIENDA che non richiede il Finanziamento assistito da garanzia
Prima liquidazione della QUIR: mese successivo a quello di formalizzazione della domanda
Ultima liquidazione della QUIR: fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o, se antecedente, fino a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro
Esempio: per i lavoratori che hanno presentato l’istanza il 24 aprile 2015, l’erogazione della QUIR è avvenuta a partire dalle competenze di maggio 2015 (QUIR maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di giugno 2018 (QUIR maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro
AZIENDA che ricorre al Finanziamento assistito da garanzia
Prima liquidazione della QUIR: Busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza
Ultima liquidazione della QUIR: fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o, se antecedente, fino a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro
Esempio: per i lavoratori che hanno presentato l’istanza il 24 aprile 2015, l’erogazione della QUIR avviene mensilmente a partire dalle competenze di agosto 2015 (QUIR maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di settembre 2018 (QUIR maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro