Naspi a chi perde il posto di lavoro
E’ entrata in vigore dallo scorso 1° maggio il decreto che disciplina la nuova Assicurazione sociale per l’impiego, prevista dal Jobs Act a sostegno del reddito dei soggetti che perdono il posto di lavoro. Si tratta di un sussidio universale in favore dei dipendenti del settore privato. La durata è estesa ad un massimo di 24 mesi, che saranno ridotti a 78 settimane a decorrere dal 2017. L’importo, erogato mensilmente, è pari al 75% dello stipendio,fino a un tetto massimo di 1.300 euro mensili, con una progressiva riduzione nella misura del 3% a partire dal quarto mese di fruizione.
La circolare n.94, emessa pochi giorni fa dall’INPS, esamina i parametri da tenere a riferimento sia per la verifica della effettiva spettanza dell’indennità, sia per la determinazione della durata del trattamento. Si tratta, infatti, di parametri simili, ma che vanno valutati sotto profili differenti. Partendo dal presupposto che, in relazione alla NASpI, non è più richiesto alcun requisito di anzianità contributiva, la circolare in esame si sofferma sui nuovi requisiti contributivi disciplinati dalla norma.
Le giornate di presenza al lavoro, riportate in UNIEMENS con il codice “S”, sono valide ai fini della determinazione del requisito, a prescindere dall’effettiva durata oraria della prestazione. E’ stata inoltre individuata una serie di casistiche relative a periodi di mancata prestazione lavorativa che, per quanto coperti da contribuzione figurativa, non sono considerati validi: malattia ed infortunio per i quali non viene legittimamente effettuata alcuna integrazione da parte del datore di lavoro; cig e cigs a zero ore; permessi e congedi per l’assistenza a soggetti con handicap in situazione di gravità.
Questi periodi rimangono comunque neutri, in relazione alla determinazione del periodo di riferimento (quadriennio o 12 mesi), per la verifica di entrambe le condizioni di spettanza, che dunque si sposta indietro per un periodo corrispondente.
Nell’ipotesi di coesistenza in alternanza di periodi di contribuzione agricola e ordinaria, è possibile accedere comunque alla Naspi se la contribuzione non agricola risulta prevalente nel quadriennio di riferimento.