Regolamento Reach sulle sostanze chimiche: le regioni iniziano a verificarne il rispetto
Nel corso degli ultimi è profondamente mutata la disciplina sulla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda le sostanze chimiche; con l’emanazione del Regolamento europeo n. 1907/2006 (cosiddetto Reach), infatti, si è realizzata una vera svolta epocale in questo ambito con un preciso obiettivo: migliorare le performance della valutazione del rischio chimico, responsabilizzando maggiormente produttori e distributori e innalzando il livello qualitativo delle informazioni contenute nelle schede di sicurezza (Sds).
Gli effetti si sono già visti con le importanti modifiche apportate al Testo unico della sicurezza sul lavoro n.81/2008, ma ora anche la macchina dei controlli sul rispetto delle disciplina del Reach che diventa sempre più operativa; la Regione Lombardia, infatti, con il Decreto 25 luglio 2018, n. 10838 , ha dettato le “Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (Reach)”.
Il provvedimento rappresenta un importante tassello del Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e ha quale finalità fornire al personale delle Agenzie di Tutela della Salute (Ats), ma anche alle stesse imprese, uno strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (Se) allegati alla scheda dati di sicurezza di una sostanza.
Scenari di esposizione e obblighi dei datori di lavoro utilizzatori.
Bisogna ricordare che secondo quanto stabilisce l’allegato I del Reach (par. 0.7) uno scenario di esposizione è l’insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di gestire l’esposizione delle persone e dell’ambiente.
Il Regolamento Reach coinvolge, però, anche i datori di lavoro che sono utilizzatori a valle di sostanze chimiche, i quali sono tenuti a verificare se il proprio uso rientra fra gli usi identificati e se le proprie condizioni operative e le misure di gestione del rischio sono conformi a quelle descritte nello scenario di esposizione.
Come precisato nel Decreto n. 10838/2018, se il proprio uso non è coperto dagli usi descritti negli scenari di esposizione e si intende proseguire con l’uso non identificato dai propri fornitori, occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica salvo quanto previsto dall’articolo 37 par. 4 del Reach, oltre che a tener conto di tale utilizzo ai fini della valutazione dei rischi secondo quanto prevede il Dlgs n.81/2008.
Verifiche e sistema sanzionatorio.
Nel Decreto n.10838/2018, quindi, è riportata un’articolata check list che prevede numerosi controlli che il personale ispettivo sarà tenuto a compiere in questo ambito, con l’obiettivo anche di uniformare le ispezioni a livello regionale.
Occorre osservare ancora che ulteriori disposizioni in materia si rintracciano nell’Accordo Stato – Regioni del 29 ottobre 2009, n. 181, che stabilisce le linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli per l’attuazione del Regolamento Reach, e nel Decreto n. 977/2016 della Regione Lombardia.
Bisogna rilevare, infine, che rientra nelle competenze delle Ats l’irrogazione di sanzioni per violazioni commesse sul territorio lombardo al Regolamento Reach e che dette violazioni potrebbero avere un riflesso anche sul piano della disciplina sugli agenti chimici contenuta nel Dlgs n.81/2008 e nelle altre norme in materia.