Sicurezza antincendio: valutazione dei rischi e nuove prospettive
La normativa che stabilisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro è ormai in via di emanazione. Si tratta di un’importante disposizione, attesa dagli esperti del settore da oltre dieci anni, che subentrerà al decreto del ministro dell’interno 10 marzo 1998 che è stato sicuramente un valido strumento per la valutazione dei rischi di incendio e che ha però evidenziato nel corso degli anni alcuni disallineamenti rispetto all’evoluzione normativa, sia tecnica che procedurale, e che ne ha quindi richiesto una revisione dei contenuti. Il documento è stato approvato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 inerente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale una volta completato il complesso iter procedurale.
L’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 affronta la tematica della prevenzione incendi e stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori e, al fine di favorirne l’applicazione secondo criteri uniformi sul territorio nazionale, ha previsto un apposito decreto, ormai di prossima emanazione, nel quale sono definiti:
- i criteri diretti atti ad individuare:
- misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008 e per le attività industriali a rischio di incidente rilevante (direttiva Seveso), di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni del decreto si applicano in misura limitata, data la specificità di tali attività che sono sottoposte ad altre speciali normative di settore.
Si riporta di seguito un’anticipazione dei punti salienti della nuova disposizione.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La valutazione dei rischi di incendio costituisce una parte specifica del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008 e deve essere effettuata secondo criteri consolidati e riconosciuti, in maniera coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, in ottemperanza al titolo XI del decreto legislativo n. 81/2008. E’ noto che la mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi, o anche della sola parte relativa agli aspetti di sicurezza antincendio, espone il datore di lavoro a precise responsabilità e alle conseguenti sanzioni penali.
La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, che comprendono la prevenzione dei rischi, l’informazione e la formazione dei lavoratori e le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. La valutazione del rischio di incendio deve tenere in considerazione:
- il tipo di attività;
- i materiali immagazzinati ed impiegati;
- le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- le dimensioni e l’articolazione del luogo di lavoro;
- il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone esterne, e la loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza;
- le persone che possono essere esposte a particolari rischi, in relazione alle limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie.
All’esito della valutazione dei rischi di incendio ed una volta predisposto il documento di valutazione del rischio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
- ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
- realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall’art. 63 del decreto legislativo 81/08, in funzione dell’affollamento e tenendo conto anche delle altre misure di protezione passiva e attiva previste, per garantire l’esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio;
- realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio ai fine di garantire l’attivazione delle procedure di intervento mediante idonei sistemi di allarme;
- assicurare la presenza di misure e attrezzature per l’estinzione di un incendio, che dovranno essere mantenute in piena efficienza;
- fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.
CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
La valutazione del rischio è effettuata in funzione della complessità e del livello di rischio di incendio dei luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi distinti:
GRUPPO P1: comprende le attività non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, poiché non comprese nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e che non sono dotate di una specifica norma di sicurezza che indichi le misure antincendio da applicare: si tratta di luoghi di lavoro generalmente di tipo semplice e con modesti livelli di rischio di incendio.
GRUPPO P2: comprende le attività non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ma dotate, questa volta, di una specifica norma di sicurezza antincendio, cioè i luoghi di lavoro di tipo semplice e con livelli di rischio non elevati che, a differenza dei luoghi di lavoro del gruppo P1, rientrano nel campo di applicazione di una regola tecnica cogente. Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tali attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio di incendio. Ad esempio, sono classificati nel gruppo P2 gli alberghi, gli ospedali e le case di riposo con meno di 25 posti letto, gli uffici con meno di 300 persone presenti, le attività commerciali di superficie inferiore a 400 m2.
GRUPPO P3: comprende le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, individuate dall’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e per le quali sono state adottate una o più norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 139/2006, quindi per le quali è eventualmente applicabile il Codice di prevenzione incendi. Il rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a queste attività garantiscono, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio di incendio. Rientrano ad esempio nel gruppo P3 le strutture alberghiere con più di 25 posti letto, poiché sono attività disciplinate dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e dal decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, le officine per la riparazione degli autoveicoli a motore di superficie coperta superiore a 300 m2, disciplinate dal decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
GRUPPO P4: comprende, per esclusione, tutte le attività che non ricadono nei gruppi P1, P2 e P3, quindi le attività soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 che però non sono dotate di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi.
In funzione di questa classificazione sono diversificate le modalità per effettuare la valutazione del rischio di incendio e per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi di incendio.
CONTROLLI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
L’attività di controllo e manutenzione ha lo scopo di rilevare e rimuovere qualunque causa, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento dei presidi antincendio. Tutte le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie di emergenza, per l’estinzione degli incendi e per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio devono essere mantenute in efficienza e sottoposte a controlli periodici, manutenzione e sorveglianza da parte di personale competente e qualificato, anche mediante idonee liste di controllo. Gli interventi di manutenzione e i controlli sui sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, sono effettuati e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o delle istruzioni fornite dal fabbricante, dall’installatore ovvero da entrambi.
GESTIONE DELL’EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO
All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e predispone il piano di emergenza antincendio, che è obbligatorio nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati da un affollamento superiore a 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, individuate dall’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Nel piano di emergenza, che deve essere redatto secondo i criteri di cui all’allegato VIII, devono essere indicati i nominativi delle persone incaricate di sovrintendere all’attuazione delle procedure previste e i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze. Per i luoghi di lavoro esclusi dall’obbligo di redazione del piano di emergenza in caso di incendio, dovranno comunque essere adottate, a cura del datore di lavoro, le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.
Il piano di emergenza in caso di incendio deve sviluppare, in particolare, le seguenti procedure:
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l’evacuazione dei lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili e con esigenze particolari.
Inoltre deve includere:
- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, ad esempio gli addetti al centralino telefonico, i capi reparto, gli addetti alla manutenzione, il personale di sorveglianza;
- i doveri del personale a cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti lavoratori esposti a rischi particolari, come le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone disabili ed i bambini;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento di soccorso.
Il piano di emergenza è predisposto dal datore di lavoro ed è sviluppato in funzione di alcuni importanti fattori, quali le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo, il sistema di rivelazione e di allarme incendio, il numero delle persone presenti, i lavoratori esposti a rischi particolari, il numero di addetti all’attuazione del piano e all’assistenza per l’evacuazione ed il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza in caso di incendio è completato da una planimetria in cui sono riportati:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione d’uso delle varie aree, alle compartimentazioni antincendio ed al sistema di vie di esodo;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle condotte del gas e di altri fluidi combustibili;
- l’ubicazione dei locali a rischio specifico.
In presenza di attività facenti capo a titolari diversi e, soprattutto, in presenza di interferenze fra varie attività a diversa ragione sociale, il piano di emergenza deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
Nei luoghi di lavoro devono essere effettuate, almeno una volta all’anno, le esercitazioni antincendio, fatta salva una diversa periodicità indicata dalle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, affinché i lavoratori mettano in pratica le procedure di esodo e di primo intervento in caso di incendio, coinvolgendo eventualmente anche le persone presenti normalmente durante l’esercizio dell’attività, come gli utenti o il personale delle ditte di manutenzione.
Lo svolgimento delle esercitazioni, di cui dovrà essere dimostrata evidenza documentale, deve essere compatibile con situazioni di notevole affollamento e con la presenza di persone disabili o con esigenze particolari e deve, comunque, attuare le indicazioni del piano di emergenza antincendio anche in relazione all’esodo per fasi, se previsto, soprattutto nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o di particolare complessità. L’esercitazione dovrà essere ripetuta, senza rispettare la cadenza annuale prevista, nel caso di effettuazione di lavori che abbiano comportato modifiche al sistema di vie di esodo o in caso di incremento del numero dei lavoratori o addirittura qualora un’esercitazione abbia rivelato gravi carenze e dopo aver preso i necessari provvedimenti.