Welfare con deducibilità al 100% se frutto di un obbligo negoziale
Le disposizioni contenute nel “gruppo” delle lettere “f” del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir vanno esaminate in modo unitario. È questa una delle interpretazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/E/2018 in tema di welfare aziendale, con possibili effetti in termini di deducibilità ai fini Ires dei costi sostenuti dall’azienda.
L’articolo 1, comma 162, della legge 232/2016, ha precisato che «le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir…si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro… in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale»
Secondo l’Agenzia, nella norma di interpretazione autentica viene definito «il ruolo della contrattazione collettiva nell’erogazione dei benefit (non quali surrogati del premio di risultato), specificando che gli stessi possono essere oggetto di contrattazione sia a livello nazionale (primo livello), che decentrata (secondo livello), ossia territoriale e aziendale».
Inoltre, la norma interpretativa vale oltre che per le opere e i servizi disciplinati dalla lettera f, anche per quelli «disciplinati dalle successive lettere f-bis, f-ter e nella nuova lettera f-quater. Si ritiene, infatti, che queste ultime costituiscano una specificazione degli oneri di utilità sociale indicati nella lettera f e, in quanto tali, da disciplinare unitariamente».
Tutti i benefit disciplinati dal gruppo delle lettere f, fermo restando le diverse modalità gestionali (per esempio spesa sostenuta direttamente dal datore o rimborso al lavoratore) possono essere erogati sulla base di una previsione contrattuale oltre che volontariamente, ovvero in forza di un regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale (si veda la circolare 28/E/ 2016, paragrafo 2.1).
A parere delle Entrate, a seconda che le opere e i servizi disciplinati da una delle norme del gruppo delle lettere f siano erogati volontariamente o in forza di una obbligazione contrattuale/negoziale si ha un diverso trattamento ai fini Ires.
Infatti, considerato che i benefit disciplinati dalle lettere f sono volti a soddisfare «finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto» nel caso in cui l’erogazione avvenga per un atto volontario del datore la deducibilità del costo ai fini Ires sarà nel limite del «5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi»(articolo 100, comma 1, del Tuir) e non integrale (articolo 95 del Tuir).
Quindi i datori di lavoro, per evitare penalizzazioni in termini di deducibilità Ires, devono porre molta attenzione alla forma tecnica da adottare nel caso in cui intendano erogare/riconoscere benefit ai propri dipendenti o ai loro familiari. Si sottolinea come le Entrate in entrambi i documenti di prassi abbiano utilizzato l’espressione «adempimento di un obbligo negoziale» per cui si ritiene che potrebbe essere sufficiente anche un atto unilaterale del datore (come una delibera del Cda), al pari di un’offerta al pubblico non modificabile per un certo arco temporale predefinito.