Le istruzioni per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, chiarendo il concetto di quest’ultima in rapporto alla individuazione di tre fattispecie omissive con la circolare n. 3 del 2017.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del Dlgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Secondo il comma 2 del citato articolo 41, la sorveglianza sanitaria comprende, tra le altre, le seguenti ipotesi:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica.
Giova, sul punto, ricordare che l’articolo 25 del Dlgs n. 81/2008 prevede un obbligo di collaborazione tra il datore di lavoro e il medico competente , il quale collabora pure con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Orbene, l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con circolare n. 3 del 2017 citata, analizzando il sopra menzionato articolo 41, afferma che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore alla sorveglianza sanitaria medesima.
Secondo l’Ispettorato, nel Titolo I del Dlgs 81/2008 vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, in quanto il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del Dlgs 81/2008 citato, nonché i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
-nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (es. nei lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei) (cfr. art.18, comma 1, lettera c);
– inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti (cfr. articolo 18, comma 1, lettera g);
– vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (cfr. art. 18, comma 1, lettera bb); al riguardo, l’Ispettorato interpreta la fattispecie nel senso che nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione.
Giova ricordare che le sanzioni, previste dall’articolo 55 del Dlgs 81/2008, sono le seguenti:
– l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera c);
– l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’ articolo 18, comma 1, lettera g);
– la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera bb).
Ebbene, ricordando che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dall’articolo 13 del Dlgs 81/2008, gli ispettori del lavoro, che svolgono la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in merito alle attività previste dal menzionato art. 13, hanno l’obbligo di riferire la notizia del reato ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale .