Voucher: il nuovo contratto occasionale

Voucher: il nuovo contratto occasionale

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IL NUOVO CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Dopo un periodo di vuoto normativo è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017 con le disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, all’interno della quale con l’art. 54–bis si disciplinano due nuovi strumenti per sostituire i “vecchi voucher”: uno per le famiglie, il libretto di famiglia, e uno per le aziende, con il nuovo contratto di prestazione occasionale (PrestO), così come chiamato.
La nuova normativa prevede la possibilità da parte dell’utilizzatore diverso dalla famiglia, ovvero nell’esercizio dell’attività professionale di impresa nonché le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c.2, D. Lgs. n. 165/2001 (per queste e per le imprese del settore agricolo con precise regolamentazioni), di acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità nel corso di un anno civile entro i seguenti limiti:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli util izzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Ai fini del presente limite, il comma 8 dell’art. 54 – bis evidenzia che debbono essere o computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
– persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Nella pratica ciò sta a significare che un’ora di lavoro svolta da quelle particolari categorie di soggetti, come sopra richiamati, dovrà essere computata, al fine del raggiungimento del limite massimo per l’utilizzatore, nella misura non inferiore a 6,75€. Va da sé che dovrà essere valorizzato nella misura intera per i limiti di cui alle lettere a) e c).
In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Al limite massimo di compenso previsto dalla lettera c) va ad aggiungersi anche quello disciplinato dal comma 20 dell’art. 54 – bis ovvero un tetto di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. La conseguenza, nel caso di superamento di anche uno solo dei due limiti indicati, sarà la trasformazione del rapporto di prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
La norma dispone che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali rese da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Deve però rilevarsi che la legge non dispone quale potrebbe essere la conseguenza della violazione di tale precetto da parte dell’utilizzatore.
Nulla, infatti, viene previsto nel comma 20 che disciplina nel complesso l’apparato sanzionatorio. Al prestatore di lavoro occasionale dovrà esser garantita la tutela in materia di sicurezza sul lavoro nonché il diritto al riposo giornaliero (11 ore di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore), alle pause (un pausa di almeno 10 minuti qualora la durata della prestazione ecceda il limite di 6 ore), al riposo settimanale (due periodi di riposo di almeno 24 ore consecutive all’interno di un periodo di 14 giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero).
Per gli utilizzatori, imprese o professionisti, sarà consentito ricorrere al contratto di prestazione occasionale solo se il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non è superiore a cinque. Al fine del computo dei lavoratori la novella normativa non specifica, però, come essi dovranno essere conteggiati. Ci si riferisce evidentemente ai lavoratori part-time per i quali, come prescritto dall’art. 9 D. Lgs. n. 81/2015, ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale, per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale devono essere computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. Si ricorda, poi, che il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
In aggiunta si evidenzia che, per espressa previsione del c. 3 dell’art. 47 D. Lgs. n. 81/2015, i contratti di apprendistato, pure essendo a tempo indeterminato, sono esclusi dai limiti numerici previsti da leggi per l’applicazione di particolari normative o istituti. Pertanto, stante il carattere di specialità che pare rivestire la norma in commento, si ritiene di poter escludere dalla base di computo i lavoratori apprendisti.
Per completezza si riporta il difforme pensiero dell’INPS che, con la circolare n. 107/2017, ritiene invece che gli apprendisti cumulino al fine della determinazione del limite dei cinque dipendenti oltre il quale è fatto divieto di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’art. 54-bis in commento.
L’Istituto previdenziale rileva, inoltre, nella medesima circolare, che il computo dei lavoratori deve effettuarsi osservando l’organico medio all’interno del semestre.
Per l’accesso alle prestazioni, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, denominata «piattaforma informatica INPS».
Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni.
L’utilizzatore, diverso dalla famiglia, è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la suddetta piattaforma informatica ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
2. il luogo di svolgimento della prestazione;
3. l’oggetto della prestazione;
4. la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
5. il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
Tale ultima indicazione individua il limite minimo di compenso in caso di prestazioni, in una giornata, non superiori alle quattro ore ma certamente non individua il limite massimo giornaliero di durata della prestazione. Infatti, se così fosse, non si comprenderebbe perché il prestatore dovrebbe rispettare le pause e il riposo giornaliero come imposto dal comma 3 del art. 54-bis.
Conformemente al tenore letterale della norma anche la circolare Inps già richiamata indica che, qualora la prestazione giornaliera sia di durata inferiore a quattro ore e la misura oraria minima del compenso sia pari a 9 euro (c. 16 art. 54-bis), l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative ovvero 36 euro.
Tale conclusione, pur comprendendone la finalità antielusiva, pare contrastare con i generali precetti contenuti nell’art. 36 Cost. allorquando viene richiamata la quantità di lavoro prestato per commisurare la giusta retribuzione. Nello specifico, il lavoratore part-time verrebbe retribuito in funzione strettamente della quantità di lavoro prestato mentre il prestatore di lavoro occasionale come disciplinato dall’art.54-bis avrebbe comunque un minino garantito ancorché lavorasse, ad esempio, anche solo tre ore.
Con la circolare del 5 luglio 2017 l’Istituto previdenziale rende noto anche un’ulteriore prassi operativa. Terminata la prestazione, o meglio entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa, l’utilizzatore può procedere a confermare, tramite apposita funzionalità della procedura telematica, l’effettuazione della prestazione. Qualora ciò non avvenga entro i termini indicati la stessa sarà ritenuta svolta. È pertanto evidente che questo ulteriore adempimento potrebbe, in caso di prestazione resa secondo le previsioni delle parti, non essere adempiuto in quanto il mero trascorrere del tempo renderebbe irrevocabile la comunicazione effettuata. Sempre entro il medesimo termine, in caso di eventi di carattere straordinario (es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore), l’utilizzatore può inoltrare la revoca della dichiarazione inviata. In assenza, come nel caso precedente, la prestazione si considererà svolta e l’Inps procederà ad erogare il compenso pattuito al prestatore accreditando altresì le quote contributive e valorizzando la posizione assicurativa.