Procedure standardizzate per la Valutazione Rischi: Istruzioni Operative

Procedure standardizzate per la Valutazione Rischi: Istruzioni Operative

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Identificazione dei pericoli presenti in azienda, valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Le procedure standardizzate

Fino al 31 maggio 2013 le aziende fino a 10 lavoratori (salvo quelle a rischio rilevante) potevano dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso la cosiddetta “autocertificazione”.

Dal 1° giugno 2013 anche queste aziende devono possedere il documento di valutazione che analizzi tutti i rischi presenti in azienda, che indichi i requisiti di sicurezza adottati e che definisca il programma di interventi per mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Era avvertita da tempo in tutta Europa la necessità di fornire strumenti semplici e gratuiti di supporto e assistenza alle Piccole e Medie Imprese (modelli e strumenti) sotto forma di supporti per la Valutazione dei rischi (di fase/mansione), per la redazione sintetica del DVR e l’informatizzazione del processo, il monitoraggio/analisi degli eventi (non conformità, incidenti e infortuni), l’informazione, formazione e addestramento, la gestione dei processi (Documentazione, Manutenzione, Sorveglianza sanitaria, Monitoraggio, Inf/Form/addestramento).

In Italia, come strumenti di supporto, sono state prodotte le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012. Le aziende hanno la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate ai sensi dell’art. 29 comma 5, oppure redigere il documento di valutazione dei rischi secondo gli artt. 17, 28 e 29.

Lo scopo delle procedura standardizzata è quello di indicare il modello di riferimento su cui effettuare la valutazione dei rischi ed il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori(art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08, con esclusione delle attività di cui all’art. 31 comma 6 lett. a,b,c,d,g) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08, con i limiti di cui al comma 7).

Il datore di lavoro effettua la valutazione sulla base della procedura standardizzata, in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente ove previsto, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 8 1/08 e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda.

Istruzioni Operative: il Datore di lavoro effettua la valutazione secondo i seguenti passi:

1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;

2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;

3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;

4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Per ognuno di questi passi è disponibile un modulo da compilare :

Passo N.1 : descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (Moduli n. 1.1 e n. 1.2);

– Dati Aziendali

– Sistema di prevenzione e protezione

– Lavorazioni aziendali e mansioni

Passo N.2 : individuazione di pericoli presenti in azienda (Modulo n. 2);

Passo N.3 : valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione (Modulo n. 3, colonne da 1 a 5);

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione

e protezione attuate

– Definizione del programma di miglioramento (Modulo n. 3, colonne da 6 a 8)

Passo N.4 : definizione del programma di miglioramento (Modulo n.3, colonne da 6 a 8).

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo,  nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

I principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 all’art. 15 e sono così sintetizzabili:

– l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

– la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);

– il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;

– la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

– il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);

– l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori;

– la partecipazione e consultazione dei lavoratori e degli RLS;

– le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

– l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);

– la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

– la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.