Voucher solo per la baby sitter

Voucher solo per la baby sitter

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I voucher del bonus baby sitter possono ancora essere chiesti e utilizzati nonostante il governo abbia cancellato i buoni lavoro a partire dal 17 marzo. La novità è stata comunicata a fine marzo dall’Inps, a seguito del via libera ottenuto dal ministero del Lavoro e dal dipartimento Politiche per la famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri.

Il bonus asilo nido-baby sitter è stato introdotto dalla legge 92/2012 ed è stato applicato per la prima volta nel 2013 con scarso successo, ma è stato poi replicato negli anni successivi e pienamente sfruttato, arrivando a esaurire le risorse previste. Si tratta di un aiuto economico che può essere chiesto dalle mamme che si trovano negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio di maternità. Per ogni mese di rinuncia al congedo parentale (il cui utilizzo è facoltativo) si ottiene un contributo di 600 euro al mese, per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le autonome) da utilizzare per pagare la retta dell’asilo nido oppure la baby sitter.

Nel primo caso l’Inps corrisponde direttamente l’importo alla struttura convenzionata; nel secondo, invece, eroga dei “buoni lavoro” alla mamma e quest’ultima li utilizza per pagare la baby sitter.

Con il decreto legge 25/2017 , però, il governo ha cancellato il lavoro accessorio, che viene pagato con i voucher, al fine di evitare il referendum abrogativo di questa forma di impiego promosso dalla Cgil. Tuttavia il decreto ha eliminato lo strumento completamente, senza prevedere eccezioni. Si è posto quindi il problema di come erogare il bonus previsto da un’altra legge, non toccata dal decreto.

In prima battuta l’Inps, ha comunicato che i voucher emessi o richiesti entro il 17 marzo avrebbero potuto essere utilizzati entro la fine dell’anno. Ma per le domande di bonus presentate dal 18 in poi ci sarebbe stata solo l’opzione del contributo per pagare l’asilo nido.

Ieri, invece, l’istituto di previdenza ha comunicato di aver chiesto al ministero del Lavoro e al dipartimento per le Politiche per la famiglia «se possa continuare a emettere voucher baby sitting–contributo asilo nido, previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, oppure se debbano essere introdotti strumenti alternativi di erogazione del beneficio. Tenuto conto della risposta pervenuta… l’Istituto, che aveva già modificato la procedura in modo da consentire l’emissione dei soli voucher baby sitting, continuerà a erogare il beneficio con questa modalità».

Dunque i voucher sopravviveranno solo nell’ambito del bonus baby sitter. La gestione dei ticket è esclusivamente telematica: dalla richiesta alla messa a disposizione, fino al pagamento.

La nota dell’Inps non lo specifica, ma si presuppone a questo punto che la deroga valga per tutta la durata prevista del bonus, che è stato prorogato a fino a dicembre 2018, o almeno fino a che verranno individuate nuove modalità di pagamento delle attività occasionali.

Infatti il governo ha già manifestato l’intenzione di intervenire sulla materia per individuare soluzioni alternative che saranno differenziate in relazione al fatto che il committente sia una famiglia o un’azienda.

La decisione presa da ministero, dipartimento e Inps, seppur apprezzabile dal punto di vista funzionale, è di dubbia tenuta normativa, perché, come hanno sottolineato ieri alcuni parlamentari, non c’è più la disposizione di riferimento per l’utilizzo dei voucher. Si tratta della seconda eccezione che viene fatta per via amministrativa, dopo che il ministero del Lavoro, il 21 marzo, ha comunicato con una nota che l’utilizzo dei voucher già emessi è consentito entro la fine dell’anno applicando la procedura in vigore fino al 17 marzo, ma che in realtà è cancellata da quella data.