Sicurezza sul lavoro, periodicità aggiornamento: restano fissi i quinquenni per l’aggiornamento
Periodicità degli aggiornamenti di lavoratori, preposti, dirigenti, richiesti dall’accordo Stato-Regioni 221/Csr del 21 dicembre 2011.
Per i soggetti formati successivamente alla data di pubblicazione dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 («Gazzetta Ufficiale» dell’11 gennaio 2012), il termine per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento è quello a partire dalla data dell’effettivo completamento del percorso formativo. L’aggiornamento può essere espletato in una unica occasione o anche distribuito nell’arco temporale di riferimento, che è il quinquennio, e in modo che, complessivamente, corrisponda a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni. Pertanto, se la prima formazione è stata eseguita nel 2013, il corso di aggiornamento dovrà essere completato entro il 2018. Se le sei ore di aggiornamento sono state completate nel 2017, il quinquennio di riferimento rimane sempre 2013-2018 e, di conseguenza, la successiva scadenza del quinquennio sarà il 2023.