Professionista: per le spese di vitto e alloggio arriva la deducibilità piena

Professionista: per le spese di vitto e alloggio arriva la deducibilità piena

euro_aereo

Vengono meno (dal 2016) le limitazioni previste dal Tuir alla deducibilità delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al committente. Viene, inoltre, eliminata l’anacronistica deducibilità limitata al 50% delle spese di aggiornamento professionale, sostituita da un tetto annuale di 10mila euro. In questo caso, tuttavia, la novità avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

Sono queste le due principali novità in ambito fiscale recate dagli articoli 7 e 8 del cosiddetto «Statuto del lavoro autonomo».

Sostituendo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, il provvedimento si occupa di due diverse situazioni:
1. l’ipotesi in cui il professionista, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, sostiene determinate spese che riaddebita analiticamente al committente;
2. l’ipotesi in cui sia il committente a farsi carico direttamente delle spese connesse all’incarico affidato al lavoratore autonomo.

Quest’ultima fattispecie era già stata oggetto di modifica con il recente Dl n. 193/2016 (articolo 7-quater, comma 5), con cui si era stabilito che (dal 2017) non solo le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, ma anche quelle relative a prestazioni di viaggio e trasporto, ove sostenute direttamente dal committente, costituivano direttamente un onere deducibile per quest’ultimo e non un compenso in natura per il professionista. In quest’ambito, il disegno di legge estende tale disciplina a «tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito», e questa precisazione (opportuna) viene resa applicabile dal periodo d’imposta 2016, superando, di fatto, quella del Dl 193.

Ma la novità di maggiore impatto è sicuramente quella che riguarda la prima (e più frequente) ipotesi, ossia quella del riaddebito analitico in fattura da parte del professionista che ha sostenuto in proprio i costi. Infatti, poiché (ai sensi del comma 2 dell’articolo 54 del Tuir) determinate spese (prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande) sono deducibili in forma limitata per il soggetto che svolge abitualmente l’arte o la professione (precisamente nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta), in tutti i casi in cui l’accordo con il cliente ne prevedeva il riaddebito analitico, l’applicazione delle norme portava ad un risultato decisamente penalizzante e privo di sistematicità. L’importo delle spese costituiva compenso imponibile al 100%, ma, allo stesso tempo, incontrava una forte limitazione alla deducibilità che poteva anche essere duplice, sommando il “paletto” del 75% dell’importo con quello del 2% dei compensi (Circolare n. 53/E/2008). Più volte le categorie interessate hanno evidenziato le contraddizioni di una simile disciplina, che ora trova soluzione attraverso la previsione specifica che disapplica i limiti ordinari di deducibilità alle spese di vitto ed alloggio in esame ove esse vengano riaddebitate analiticamente in fattura al committente. La norma non lo dice, ma trattandosi di spese per l’esercizio di un incarico professionale neppure il committente dovrebbe essere assoggettato al limite del 75% di cui al comma 5 dell’articolo 109 del Tuir (Circolare n. 31/E/2014). Anche questa modifica viene espressamente resa efficace dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, e, quindi, incide direttamente sulle dichiarazioni dei redditi di prossima presentazione.