Modifiche, correzioni e integrazioni alla normativa sulla formazione
Presentiamo un breve riepilogo di quelle che sono le “disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” contenute nel recente Accordo Stato-Regioni.
Partiamo dalla prescrizione sui requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: con l’Accordo del 7 luglio 2016 “in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti” previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sulla qualificazione dei formatori in vigore dal 18 marzo 2014.
Un altro aspetto riguarda l’integrazione dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (i cosiddetti DL SPP).
Queste le indicazioni dell’Accordo:
– “un datore di lavoro che svolge una attività a rischio medio/alto può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso;
– se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori;
– analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita fra quelle a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti un livello di rischio medio o alto”.
Veniamo ad una integrazione dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori.
Si indica che il medico competente che “svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione per lavoratori sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 sia perché collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008”.
Un’integrazione riguarda l’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 sulla formazione degli RSPP e ASPP.
Sono infatti “esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32 comma 2 primo periodo del D. Lgs. n. 81/2008 (Moduli A e B) coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio”.
Sono presentate poi delle prescrizioni sulla formazione dei lavoratori somministrati, che, tuttavia, erano già presenti nella normativa.
Secondo queste prescrizioni la formazione dei lavoratori somministrati “viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all‘uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall‘utilizzatore”.
Altre due prescrizioni riguardano:
– l’organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
– l’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro RSPP: “l’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP di cui agli accordi del 21/12/2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste”.
Un punto delicato, che ha sollevato molte contestazioni è relativo agli enti bilaterali.
Queste le modifiche:
– modifiche all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP: tale Accordo Stato-Regioni “è stato modificato nel senso che gli enti bilaterali quali definiti all’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. sono stati soppressi quali soggetti formatori”;
– modifiche all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori: tale Accordo Stato-Regioni “è stato modificato nel senso che da parte del soggetto formatore non è più necessario richiedere la collaborazione agli enti bilaterali quali definiti all’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i.”;
– modifiche all’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sulla abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro: tale Accordo Stato-Regioni “è stato modificato nel senso che gli enti bilaterali quali definiti all’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. sono stati soppressi quali soggetti formatori”.
Sempre in relazione al DL SPP viene fatta poi una modifica al Decreto Interministeriale sulla qualificazione dei formatori del 6 marzo 2013, viene cioè smentito ciò che indicava lo stesso decreto. Il decreto, in vigore dal 18 marzo 2014, aveva “concessa ai datori di lavoro RSPP la possibilità di impartire la formazione ai propri lavoratori per un periodo massimo di 24 mesi dall’entrata in vigore dal decreto stesso trascorso il quale dovevano comunque qualificarsi come formatori”. Invece l’Accordo viene a indicare che il datore di lavoro RSPP “può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 anche se non in possesso della qualifica di formatore stabilita dal Decreto Interministeriale 6/3/2013”.
Un’altra modifica, in questo caso relativa ad un allegato del D.Lgs. 81/2008, è contenuta nel punto 9.1 dell’ Accordo del 7 luglio 2016.
Si tratta delle modifiche all’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008: l’Allegato è stato modificato nel senso che l’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza(CSP e CSE) può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari senza alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti (prima era limitato a 100). In tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che ha realizzata l’iniziativa”. A questo proposito Porreca nel suo intervento ricorda l’esempio di convegni che hanno avuto anche 500 partecipanti e rimarca la difficoltà, in queste situazioni, di fare un aggiornamento che sia minimamente efficace e produttivo.
Infine la prescrizione sul monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione e sui formati.
Con l’Accordo Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, sono infatti “stabilite le modalità per il monitoraggio delle applicazioni degli accordi in materia di formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento, sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati destinatari di adempimenti legislativi”.
Ricordiamo infine le novità relative al mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37 (punto 12.6) e la possibilità di svolgere e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37.
Infatti ‘nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning (…) per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori’.
Concludiamo segnalando che l’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente e che riporta altri dettagli dell’Accordo del 7 luglio 2016, si sofferma anche sugli “esoneri per contenuti analoghi” e sulla “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione” (rispettivamente Allegato III e Allegato V dell’Accordo).