Premi di risultato, un decalogo per le Pmi senza rappresentanza sindacale
Anche le Pmi senza rappresentanze sindacali possono ottenere i vantaggi fiscali legati ai premi di produttività, salvo tener conto che, come per tutte le aziende che non hanno rappresentanze sindacali interne, sono richiesti alcuni adempimenti.
I requisiti generali
L’erogazione dei premi richiede la stipula di un accordo di secondo livello nel quale devono essere indicati sia i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, sia l’eventuale opzione concessa al lavoratore per sostituire i premi monetari in welfare aziendale, beneficiando, in tal caso, di una completa detassazione delle somme erogate. Nel caso delle Pmi, prive di rappresentanze sindacali (Rsu o Rsa), l’accesso al regime agevolato passa, invece, attraverso il recepimento di un accordo-quadro territoriale o interconfederale redatto dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Inoltre, le Pmi dovranno rispettare alcune condizioni:
– applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali che hanno firmato l’accordo quadro;
– essere associate ad una delle organizzazioni datoriali firmatarie dell’accordo quadro.
In mancanza di quest’ultimo requisito, potranno conferire un espresso mandato ad una delle associazioni datoriali firmatarie dell’accordo.
I passi necessari
Per le Pmi interessate ad erogare i premi di risultato ci sono poi ulteriori step da rispettare. Prima di tutto comunicare ai lavoratori (per raccomandata o telematicamente, purché la data sia certa) l’adesione all’accordo quadro (territoriale o interconfederale) e la volontà di erogare i premi di produttività eventualmente sostituibili con welfare aziendale. La comunicazione dovrà contenere obbligatoriamente il periodo di riferimento, la composizione del premio, gli indicatori adottati, la stima del valore annuo medio pro capite del premio (si veda il Dm 25 marzo 2016 ), nonché le modalità di corresponsione.
La stessa comunicazione deve essere inviata ad un comitato, istituito presso le associazioni datoriali che hanno siglato l’accordo quadro, che ha il compito di vagliare (entro un termine prestabilito nello stesso accordo) la conformità della proposta del datore con l’accordo quadro.
Solo una volta ricevuta la conferma del comitato, il datore completa la procedura di trasmissione telematica alla Dtl competente nei 30 giorni successivi (nota del ministero Lavoro 4274/2016). Non appena avrà verificato le condizioni per l’erogazione del premio, informerà tanto il comitato, quanto i propri lavoratori.
I lavoratori, nei termini previsti dall’accordo quadro, o comunque prima che sia effettivamente erogato il premio in denaro, possono esercitare l’opzione (se prevista) convertendo il premio in benefit di cui all’articolo 51, comma 2, Tuir . Questa opzione può essere esercitata anche se l’accordo quadro non prevede una elencazione dei singoli benefit fruibili: è sufficiente a tal fine l’inserimento di una espressa clausola generale che permette al lavoratore di sostituire il premio monetario con benefit. In mancanza di questa clausola, non sarà possibile per il lavoratore fruire della sostituzione.
In caso di sostituzione del premio con benefit, le Pmi prive di rappresentanze sindacali potranno dedurre integralmente i costi sostenuti a fronte dell’erogazione dei benefit inserendo il piano di welfare in un regolamento aziendale.
La presenza di un accordo contrattuale può così consentire alle Pmi di evitare le restrizioni previste all’articolo 100 del Tuir in caso di erogazione volontaria dei benefit da parte del datore di lavoro. Infatti, senza accordo di secondo livello o regolamento aziendale, la deducibilità dei costi, risultante dalla dichiarazione dei redditi, è limitata al 5 per mille dell’ammontare delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente.