Premi di risultato, un decalogo per le Pmi senza rappresentanza sindacale

Premi di risultato, un decalogo per le Pmi senza rappresentanza sindacale

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Anche le Pmi senza rappresentanze sindacali possono ottenere i vantaggi fiscali legati ai premi di produttività, salvo tener conto che, come per tutte le aziende che non hanno rappresentanze sindacali interne, sono richiesti alcuni adempimenti.

I requisiti generali

L’erogazione dei premi richiede la stipula di un accordo di secondo livello nel quale devono essere indicati sia i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, sia l’eventuale opzione concessa al lavoratore per sostituire i premi monetari in welfare aziendale, beneficiando, in tal caso, di una completa detassazione delle somme erogate. Nel caso delle Pmi, prive di rappresentanze sindacali (Rsu o Rsa), l’accesso al regime agevolato passa, invece, attraverso il recepimento di un accordo-quadro territoriale o interconfederale redatto dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Inoltre, le Pmi dovranno rispettare alcune condizioni:

applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali che hanno firmato l’accordo quadro;

essere associate ad una delle organizzazioni datoriali firmatarie dell’accordo quadro.

In mancanza di quest’ultimo requisito, potranno conferire un espresso mandato ad una delle associazioni datoriali firmatarie dell’accordo.

LE DIECI MOSSE NECESSARIE
PRIMA MOSSA – L’INFORMAZIONE AI DIPENDENTI
L’impresa priva di Rsu o Rsa comunica ai propri dipendenti (a mezzo raccomandata o telematicamente) che intende erogare i premi di produttività, avvalendosi del regime fiscale agevolativo specifcando gli elementi legati al premio
SECONDA MOSSA – LA COMUNICAZIONE AL COMITATO
La comunicazione va inviata anche al comitato istituito con l’accordo quadro. E deve contenere i criteri di misurazione degli incrementi di produttività,redditività, qualità, efficienza ed innovazione, le modalità di erogazione, la possibile sostituzione con welfare, il periodo di riferimento e la stima pro capite del premio
TERZA MOSSA – LA CONFORMITA’ ALL’ACCORDO QUADRO
Il comitato rilascia una dichiarazione di conformità, rispetto all’accordo quadro, dei criteri indicati dal datore di lavoro ai fini dell’erogazione del premio di produttività aziendale
QUARTA MOSSA – ON LINE L’INFORMAZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO
Nei 30 giorni successivi all’arrivo della conformità il datore di lavoro comunica l’intenzione di avvalersi del regime agevolativo previsto per i premi di produttività alla competente direzione territoriale del lavoro, mediante la procedura telematica sul sito del ministero del Lavoro
QUINTA MOSSA – LA VERIFICA SUL CAMPO
Il datore di lavoro verifica che nel periodo stabilito si siano effettivamente raggiunti gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che consentono la detassazione dei premi di risultato
SESTA MOSSA – IL PAGAMENTO DEL PREMIO
Il datore di lavoro trasmette al comitato istituito dall’accordo quadro la comunicazione che attesta il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un determinato periodo di tempo e procede alla erogazione dei premi di risultato
SETTIMA MOSSA – LA SOSTITUZIONE CON I BENI ESENTASSE
Con la stessa comunicazione si avvertono i lavoratori che potranno esercitare l’opzione per sostituire il premio in forma monetaria con un benefit esentasse previsto dall’articolo 51, comma 2, del Tuir. Ma solo se la sostituzione è espressamente prevista nell’accordo quadro
OTTAVA MOSSA – IL PIANO AZIENDALE
Il datore di lavoro deve dotarsi di un piano di welfare aziendale qualora l’accordo quadro preveda una clausola che consenta la sostituzione dei premi monetari in benefit esentasse
NONA MOSSA – IL REGOLAMENTO PER IL WELFARE
Per l’attuazione del piano di welfare, in assenza di Rsu/Rsa, il datore di lavoro può adottare un regolamento aziendale garantendo cosi la piena deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per l’erogazione dei benefit anche in sostituzione dei premi monetari
DECIMA MOSSA – IL CONTROLLO DEI REQUISITI
Il datore di lavoro verifica i limiti reddituali e le altre condizioni per la corretta applicazione del regime agevolativo collegato ai premi di risultato. Tra questi un reddito da lavoro dipendente nell’anno solare precedente non superiore a 80mila euro

I passi necessari

Per le Pmi interessate ad erogare i premi di risultato ci sono poi ulteriori step da rispettare. Prima di tutto comunicare ai lavoratori (per raccomandata o telematicamente, purché la data sia certa) l’adesione all’accordo quadro (territoriale o interconfederale) e la volontà di erogare i premi di produttività eventualmente sostituibili con welfare aziendale. La comunicazione dovrà contenere obbligatoriamente il periodo di riferimento, la composizione del premio, gli indicatori adottati, la stima del valore annuo medio pro capite del premio (si veda il Dm 25 marzo 2016 ), nonché le modalità di corresponsione.

La stessa comunicazione deve essere inviata ad un comitato, istituito presso le associazioni datoriali che hanno siglato l’accordo quadro, che ha il compito di vagliare (entro un termine prestabilito nello stesso accordo) la conformità della proposta del datore con l’accordo quadro.

Solo una volta ricevuta la conferma del comitato, il datore completa la procedura di trasmissione telematica alla Dtl competente nei 30 giorni successivi (nota del ministero Lavoro 4274/2016). Non appena avrà verificato le condizioni per l’erogazione del premio, informerà tanto il comitato, quanto i propri lavoratori.

I lavoratori, nei termini previsti dall’accordo quadro, o comunque prima che sia effettivamente erogato il premio in denaro, possono esercitare l’opzione (se prevista) convertendo il premio in benefit di cui all’articolo 51, comma 2, Tuir . Questa opzione può essere esercitata anche se l’accordo quadro non prevede una elencazione dei singoli benefit fruibili: è sufficiente a tal fine l’inserimento di una espressa clausola generale che permette al lavoratore di sostituire il premio monetario con benefit. In mancanza di questa clausola, non sarà possibile per il lavoratore fruire della sostituzione.

In caso di sostituzione del premio con benefit, le Pmi prive di rappresentanze sindacali potranno dedurre integralmente i costi sostenuti a fronte dell’erogazione dei benefit inserendo il piano di welfare in un regolamento aziendale.

La presenza di un accordo contrattuale può così consentire alle Pmi di evitare le restrizioni previste all’articolo 100 del Tuir in caso di erogazione volontaria dei benefit da parte del datore di lavoro. Infatti, senza accordo di secondo livello o regolamento aziendale, la deducibilità dei costi, risultante dalla dichiarazione dei redditi, è limitata al 5 per mille dell’ammontare delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente.