Cigo per eventi oggettivamente non evitabili: domanda unica se riguarda almeno una giornata per ogni settimana
Per gli eventi oggettivamente non evitabili sarà possibile presentare un’unica domanda di Cigo entro la fine del mese successivo a quello in cui gli stessi si sono verificati soltanto nell’ipotesi in cui essi interessino almeno una giornata in ciascuna settimana di calendario. Sarà invece necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili. Lo precisa l’Inps con il messaggio 4824 del 29 novembre 2016, che integra il messaggio 4752 del 23 novembre 2016.
Con quest’ultimo l’Inps , facendo seguito alle modifiche intervenute all’articolo 15, comma 2, del Dlgs 148/2015 per effetto dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del Dlgs 185/2016 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 ottobre 2016, ha diramato le istruzioni in merito al nuovo termine di presentazione delle domande per la cassa integrazione guadagni ordinaria relative a eventi oggettivamente non evitabili.
Con decorrenza dall’8 ottobre 2016, infatti, fermo restando, per la generalità dei casi, l’obbligo di presentazione della richiesta Cigo entro il termine di quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per gli eventi oggettivamente non evitabili l’istanza può essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Gli «eventi oggettivamente non evitabili», per i quali non è neppure dovuto il contributo addizionale, si riscontrano in quelle circostanze il cui riconoscimento implica l’assoluta estraneità al proprio determinarsi della sfera psichica datoriale, sia sotto il profilo dell’imputabilità che sotto quello della “prevenibilità”. Come precisato dall’Inps nella circolare 139/2016, essi sono riconosciuti in tutte le fattispecie che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.
Vi rientrano quindi anche gli eventi meteo indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa richiedente, le fattispecie connesse a incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali – anche per ordine di pubblica autorità – e la sospensione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda o ai lavoratori.
Per corroborare la spiegazione, il messaggio si conclude con una esemplificazione: per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, la richiesta della cassa integrazione ordinaria può essere effettuata con un’unica domanda; di contro, nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte.
Questa modalità di presentazione delle istanze dovrà avvenire in fase di prima applicazione della nuova disposizione e fino a diversa indicazione che sarà oggetto di un ulteriore apposito messaggio.