Cruscotto infortuni e accesso Rls, circolare Inail
Cruscotto infortuni. Pubblicata da Inail la circolare 45 del 30 novembre 2016 Abolizione Registro infortuni. Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali). Circolare che informa come gli Rls non siano inclusi tra le figure abilitate a consultate il cruscotto e che quindi debbano informarsi attraverso il datore di lavoro.
Come riscontrabile anche leggendo le circolari n.92 del 23 dicembre 2015 e n.31 del 2 settembre 2016 Inail ricorda che l’Rls non è annoverato tra le figure ammesse alla consultazione diretta del Cruscotto infortuni. Ciò ovviamente non preclude il diritto degli Rsl secondo la normativa corrente sulla sicurezza sul lavoro di essere informati su infortuni e malattie professionali del luogo di lavoro del quale si occupano.
Da qui, Inail ricorda, grava “sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette
informazioni da parte degli Rls, a esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo”. Per quanto riguarda ancora gli obblighi del datore di lavoro, rimane ovviamente invariato l’obbligo di denuncia di infortunio, ai sensi dell’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dal D.lgs. 151/2015, articolo 21 comma 1, lett. b).
Nella circolare l’Istituto riassume infine le tappe recenti riguardanti l’abolizione del Registro infortuni. L’abolizione decretata da articolo 21, comma 4, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la successiva entrata in vigore del Sinp.
Ricordiamo che: “è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale Inail www.inail.it, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni,relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendentiprestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni”.