Licenziamento per giusta causa «senza appello» per danno all’immagine

Licenziamento per giusta causa «senza appello» per danno all’immagine

licenziamenti bracciano

Accusare il proprio datore di lavoro di aver organizzato “corsi fantasma” giustifica il licenziamento. E non è rilevante che il dipendente possa o meno provare le accuse.

Nel caso sottoposto al giudizio della Cassazione (sentenza 24260/2016 ), è stato provato che il lavoratore ha pronunciato davanti a una platea di circa 200 persone frasi gravemente lesive dell’onore e del decoro dell’ente di appartenenza (un’associazione di promozione sociale) e, in particolare, ha attribuito al datore di lavoro e ai suoi dirigenti comportamenti illeciti (quali l’organizzazione di «corsi fantasma» e la violazione delle convenzioni che regolano l’attribuzione dei finanziamenti) e scorretti (quale l’assunzione nell’ente dei figli dei dirigenti).

Tali frasi, a giudizio della Corte, integrando espressioni diffamatorie e lesive dell’immagine del datore di lavoro danno luogo a una violazione del dovere prevista dall’articolo 2105 del codice civile «tale da ledere in modo irrimediabile il rapporto di fiducia che lega le parti del rapporto di lavoro», restando invece del tutto irrilevante il fatto che l’ente abbia subito o meno un danno patrimoniale in conseguenza del comportamento.

Contrariamente a quanto lamentato dal dipendente, inoltre, non ha alcuna rilevanza il fatto che il medesimo non sia stato ammesso a provare lo scarso numero degli iscritti ai corsi e il difetto delle competenze e qualità professionali necessarie ai formatori, in quanto tali circostanze, seppur provate, «non avrebbero potuto togliere rilevanza alla gravità dell’accusa di organizzare “corsi fantasma”».

In applicazione a tali principi la Corte ha quindi ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente, affermando che «l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, che non si contenga entro i limiti del rispetto della verità oggettiva e si traduca in una condotta lesiva del decoro dell’impresa, costituisce violazione del dovere di cui all’articolo 2105 c.c. ed è comportamento idoneo a ledere definitivamente il rapporto di fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro».

L’obbligo di fedeltà non si esaurisce nei comportamenti omissivi elencati dalla norma (divieto di concorrenza e obbligo di riservatezza), ma si sostanzia anche «nell’obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e deve essere collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 codice civile » (Cassazione 519/2001).