Requisiti e compiti del responsabile del rischio amianto

Requisiti e compiti del responsabile del rischio amianto

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Salvo rari casi, una volta che in un edificio vengono individuati materiali contenenti amianto (MCA) non scatta automaticamente un obbligo di bonifica in capo al proprietario/gestore.

Nella quasi totalità dei casi si tratta di gestire il rischio legato alla presenza dei materiali con una serie di attività di controllo e prevenzione delle quali la bonifica, totale o parziale, può essere solo una delle fasi.

Tra queste misure la prima è quella della nomina del cosiddetto RRA, il responsabile per la gestione dei MCA, figura disciplinata dal punto 4 del d.m. 6/9/94. Il proprietario dell’edificio e/o il responsabile delle attività che si svolgono, una volta nominata questa figura, dovrà dare evidenza di aver provveduto, per sua mano, a:

• redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che potenzialmente potessero coinvolgere i MCA;

• informare gli occupanti e le ditte terze della situazione rilevata;

• etichettare i MCA rilevati a seguito delle risultanze analitiche;

• verificare periodicamente lo stato di conservazione dei materiali;

• procedere a monitoraggi periodici dell’aria per confutare eventuali contaminazioni.

In collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) lo stesso RRA dovrà verificare l’aggiornamento dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI e il coordinamento con tutti i vari soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività dell’immobile in questione.

REQUISITI E ATTRIBUZIONI DEL RRA

Il RRA deve necessariamente avere un bagaglio di conoscenze e capacità specifiche:

• deve saper coordinare e gestire al meglio le attività di manutenzione sui MCA;

• deve essere in grado di accertare la presenza di materiali contenenti amianto per assistere il proprietario e/o il responsabile nelle attività di censimento;

• deve conoscere e saper applicare le metodiche specifiche sulla valutazione dei rischi associati alla presenza dei materiali (indici versar, algoritmi, indici ecc.) in modo da assistere il suo committente su questa attività;

• deve saper gestire le attività di custodia in modo codificato redigendo il piano di controllo e manutenzione sui MCA;

• deve conoscere le tecniche di bonifica e i rischi, oltre che i costi, a queste associate in modo da indirizzare al meglio il proprio committente;

• deve essere, caratteristica quest’ultima non specificata nel decreto ma di assoluta importanza, in grado di gestire la comunicazione del rischio, non di rado anche in condizioni critiche di contrapposizione tra le varie parti coinvolte nella gestione dei MCA (imprese, utenti, occupanti ecc.).

Relativamente ai compiti che la normativa affida al RRA, il quadro è meno complesso di quanto sembra. Il RRA ha l’unico compito di coordinare le attività manutentive che possono riguardare i MCA. Le altre attività quali i censimenti, le informative, la segnalazione dei materiali rimangono in capo al proprietario e/o al responsabile delle attività svolte nell’immobile così come precedentemente descritti.

Nella pratica comune il RRA è diventato il “responsabile del rischio amianto” ma in verità lo spirito originario del decreto era differente. Nell’ottica del 1994, anno in cui praticamente in ogni sito esistevano MCA, il RRA era una figura alla quale il legislatore intendeva affidare il compito di evitare che i materiali venissero perturbati per errato coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nella loro custodia e manutenzione. È evidente che, considerata la professionalità necessaria per rivestire questo ruolo, il RRA diventa il referente a tutto tondo per il problema amianto in un edificio, ma è bene ricordare che la maggior parte delle attività che svolge le conduce in veste di figura che assiste il suo committente.

Coerentemente con quanto elencato finora, non sono stabilite sanzioni o ammende in capo al RRA per omissioni di natura prevenzionale. Chiaramente questa figura potrebbe essere chiamata in causa per colpa professionale, in caso di errate valutazioni o di negligenza nella messa in atto dei propri compiti. Non si può altresì escludere che il RRA venga, prima o poi, chiamato in causa per lesioni nei confronti di terzi; questo qualora delle patologie asbesto correlate venissero messe in relazione a sue omissioni o errate valutazioni. In ogni caso, a conferma della ridotta diffusione della figura del RRA e delle sue incerte attribuzioni normative, non si rilevano, allo stato, sentenze od orientamenti giurisprudenziali definiti nei confronti di questa figura. Va anche detto che è verosimile pensare che la tendenza alla progressiva responsabilizzazione delle figure dei consulenti – servizio prevenzione e protezione compreso – prima o poi investirà anche la figura del RRA.

CONCLUSIONI

Quello del RRA è un ruolo che si colloca a cavallo tra una normativa per molti versi superata e l’ottica gestionale attualmente più affermata per la salute e la sicurezza sul lavoro. Le attività connesse a questa figura hanno assunto sempre maggiore importanza con l’aumento della percezione del rischio amianto. Al tempo stesso, l’affermarsi di questa figura ha determinato eccessi di rischio professionale, conflittualità esasperate e difficoltà di azione.

Nella disamina di questo articolo sono state passate in rassegna alcune delle principali criticità sperimentate nella gestione del rischio amianto in patrimoni immobiliari. Le stesse potranno fornire spunti di riflessione nell’ottica della stesura dell’ormai improcrastinabile Testo Unico Amianto:

• definire a livello nazionale e condiviso quali sono i requisiti professionali e il percorso formativo del RRA;

• ridisegnare i ruoli individuando nel RRA una figura di consulente analoga a quella del RSPP con compiti e funzioni ben definiti sui censimenti e la gestione del rischio;

• continuare l’attività di professionalizzazione dei laboratori qualificati a svolgere analisi sull’amianto individuando criteri coerenti con la delicatezza dei temi trattati;

• estendere le competenze del RRA in modo da coprire anche le situazioni attualmente non comprese come le attrezzature e i terreni;

• individuare indici di valutazione coerenti a livello nazionale, abbandonando le tentazioni localistiche che, evidentemente, non hanno riscontro in termini sanitari;

• supportare l’attività di questa delicata figura con un’informazione coerente con le conoscenze in materia abbandonando le tentazioni sensazionalistiche che non concorrono a un’adeguata gestione di questo tema delicato.

In definitiva, a oltre 20 anni dalla data di istituzione di questa figura, stiamo assistendo all’affermazione e al riconoscimento dei compiti del RRA. Le attività descritte risentono comunque di una serie di limitazioni e contraddizioni introdotte dal progressivo legiferare in materia.

Conferma che è necessario supportare tutto il processo di gestione del rischio amianto, con lo snellimento e l’armonizzazione delle norme e che renda il quadro legislativo più coerente con le attuali conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.