Doppia notifica per i voucher
Percorso a ostacoli per l’utilizzo dei voucher. Questo il risultato delle norme contenute nel Dlgs 185/2016 , che ha introdotto una nuova procedura di comunicazione preventiva (per alcune categorie di committenti) senza precisare la sorte degli obblighi che già esistevano. A fronte di questo silenzio, l’Ispettorato nazionale ha scelto una lettura rigida delle norme, richiedendo una doppia comunicazione. La prima deve essere fatta al momento dell’acquisito dei buoni. Il datore di lavoro che vuole utilizzare il lavoro accessorio, infatti, deve preventivamente comunicare, in via telematica, i dati essenziali del rapporto che sta per instaurare Quale che sia la modalità di acquisto dei buoni (presso Inps o Poste, banche o tabaccai), la procedura inizia sempre sul sito Inps, nell’apposita sezione dedicata al lavoro accessorio, mediante l’inserimento del proprio codice Pin e delle informazioni sul rapporto: anagrafica e codice fiscale dei lavoratori, inizio e fine presunte dell’attività lavorativa, luogo della prestazione. Come ricorda la circolare 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, questa procedura deve essere completata prima dell’inizio dell’attività, ma si differenzia dalla comunicazione preventiva introdotta dal Dlgs 185/2016 per i soli committenti professionisti e imprenditori (con delle regole particolari per quelli agricoli). Quest’ultima comunicazione si somma alla denuncia Inps (rinforzata con la maxi sanzione dalla legge 183/2010) perché svolge una funzione diversa: serve a dare data certa al momento e luogo di svolgimento di ogni singola prestazione di lavoro accessorio. Infatti i committenti sono tenuti, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, a inviare una email alle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro (utilizzando gli indirizzi indicati nella circolare 1/2016), indicando come oggetto il proprio codice fiscale e ragione sociale, e inserendo i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Questa operazione dovrà essere fatta prima di ciascuna prestazione di lavoro accessorio, ripetendo l’adempimento ogni volta che il lavoratore accessorio, terminata l’attività precedente, ne comincia una nuova (ad esempio, se svolge 4 ore continuative, basta una singola comunicazione; se svolge 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio, servono due comunicazioni distinte). In agricoltura, invece, la comunicazione può riguardare le prestazioni effettuate nei 3 giorni seguenti La legge consentirebbe di effettuare la comunicazione non solo via email ma anche tramite un sms: la circolare dell’Ispettorato, tuttavia, ha congelato questa opzione, rinviando a un eventuale e futuro decreto ministeriale la sua concreta attivazione. Il doppio canale di comunicazione – denuncia di inizio attività all’Inps, comunicazione preventiva per ogni singola prestazione – è collegato a sanzioni differenti. Se il committente omette di effettuare la denuncia di inizio attività oppure la denuncia e la comunicazione preventiva per la singola prestazione, si applica la maxi-sanzione sul lavoro nero. Al contrario, se la denuncia Inps viene effettuata, ma viene omessa la comunicazione preventiva per la singola prestazione, si applica la sanzione amministrativa (anch’essa introdotta dal Dlgs 185/2016) di importo variabile da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Queste sanzioni non si applicano, salvi casi eccezionali, per le eventuali omissioni della comunicazione preventiva commesse tra l’8 e il 17 ottobre (giorno di emanazione della circolare 1/2016): per tale periodo, gli ispettori dovranno infatti conto della mancanza di