La responsabilità del medico competente e la sorveglianza sanitaria
Il medico competente deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria in caso di rischi individuati sia pur in termini incerti o comunque bassi: non prevederla comporta la violazione ex art. 25 del D.Lgs n. 81/08
Si è espressa la Corte di Cassazione sull’obbligo posto a carico del medico competente della sorveglianza sanitaria dei lavoratori per un rischio specifico che ha comunque considerato sussistente e lo ha fatto richiamando puntualmente le specifiche disposizioni di legge impartite dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenute nell’articolo 25, sugli obblighi appunto del medico competente, e nell’articolo 41 dello stesso decreto sull’obbligo della sorveglianza sanitaria che esso è tenuto a programmare. L’aver individuato, ha infatti sostenuto la suprema Corte nella sentenza, sia pur in termini incerti o comunque bassi, un rischio specifico per la salute del lavoratore e il non aver previsto la sorveglianza sanitaria per lo stesso comporta per il medico competente una violazione alle disposizioni di legge per non averla programmata, in ragione del complesso degli obblighi di collaborazione con il datore di lavoro in materia di prevenzione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto di esporre in primo luogo il quadro normativo di riferimento richiamando l’art. 25 del D. Lgs n. 81/2008 che stabilisce gli obblighi in capo al medico competente, delegato dal datore di lavoro, e che prevede alla lett. b) l’obbligo di programmazione e di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati e ha richiamato, altresì, l’art. 41 del medesimo T.U. che prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n. 81 e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Con riguardo, in particolare, ai rischi specifici relativi alla movimentazione dei carichi (Titolo VI, capo I), la suprema Corte ha fatto presente che l’art. 167, sul campo di applicazione, prevede che le norme del titolo stesso si applichino alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Al secondo comma lettera b) lo stesso articolo ha stabilito che per patologie da sovraccarico biomeccanico sono da intendere le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari per cui, ha affermato la Sez. III, rientrano nel campo di applicazione tutte le azioni che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, quali le patologie alle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari (per esempio, le patologie a carico degli arti superiori). e non solo le patologie dorso-lombari, alle quali faceva riferimento il D. Lgs. n. 626/1994. Questa nuova definizione è in linea con i contenuti dell’Allegato XXXIII al D. Lgs. n. 81/2008 nel quale sono citate, mediante il riferimento alle norme tecniche, anche le operazioni di movimentazione dei carichi leggeri ad alta frequenza, che tipicamente sono la causa di patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. L’art. 168 del citato TU, a sua volta, ha sostenuto ancora la Sez. III, prevede al punto 4) l’obbligo in capo al datore di lavoro di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, sulla base della valutazione del rischio da effettuare in fase di programmazione e dei fattori individuali del rischio di cui all’allegato XXXIII.
Ciò detto, nel caso in esame, ha così concluso la Corte di Cassazione, è risultato accertato che nel protocollo di sorveglianza sanitaria, allegato al DVR non era stata indicata alcuna misura quanto al fattore rischio come contestato, diversamente da quanto è risultato per gli altri rischi connessi alla movimentazione per i quali erano state previste visite ed è risultato ancora che in una nota del medico competente indirizzata al servizio PSAL dell’ASL lo stesso aveva indicato, pur in termini “incerto” e comunque basso, il rischio da sovraccarico biometrico degli arti superiori per sforzi e movimenti ripetuti, da cui la necessità della programmazione e della sorveglianza sanitaria per tale specifico rischio che non risulta essere stata presa in considerazione. “L’aver individuato, pur in termini incerti o comunque bassi, il rischio specifico e il non aver previsto la sorveglianza sanitaria per lo stesso integra la violazione di legge contestata e per la quale il medico competente non può invocare a sua scusa l’inesistenza di un obbligo di previsione della sorveglianza medesima per lo specifico rischio che egli stesso aveva comunque considerato sussistente”.