Decreto legislativo correttivo del Jobs act – novità apprendistato, ammortizzatori sociali, collocamento obbligatorio

Decreto legislativo correttivo del Jobs act – novità apprendistato, ammortizzatori sociali, collocamento obbligatorio

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Operative dall’8 ottobre la quasi totalità delle modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo del Jobs act. Il provvedimento (Dlgs 185/2016 ) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 ottobre ed entra in vigore nella giornata odierna. Si tratta di una serie di aggiustamenti alle discipline contenute in cinque degli otto Dlgs con cui sono stati sviluppati e attuati i principi della riforma (legge delega 183/2014). Limitato a un solo caso (aree di crisi complessa) il differimento dell’entrata in vigore, per via della necessità di emanare ulteriore regolamentazione. Per il resto c’è la possibilità di applicazione immediata. In tema di contratti, l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rimasto al palo, potrà essere più facilmente utilizzato. In assenza di regolamentazione regionale, infatti, la sua attivazione potrà essere regolata dal Dm 12 ottobre 2015 con cui sono stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni. Inoltre, i rapporti per la qualifica e per il diploma professionale, instaurati in forza delle previsioni contenute nel Dlgs 167/2011 e ancora in corso, potranno essere prorogati di un anno per il conseguimento della qualifica.

In ambito ammortizzatori sociali, le domande di cassa integrazione ordinaria (Cigo) per eventi oggettivamente non evitabili (come il maltempo), possono ora essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto. Più consoni alle necessità aziendali anche i tempi per la sospensione/riduzione dell’attività in caso di ricorso alla cassa straordinaria (Cigs). Dall’8 ottobre, infatti, le imprese possono porre i lavoratori in cassa entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione della domanda (quindi anche dal giorno successivo). I contratti di solidarietà “difensivi” in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 potranno essere trasformati in “espansivi”. A tal fine sono previste una serie di misure in favore di aziende e lavoratori.

Anche gli ammortizzatori in deroga beneficeranno di maggiore flessibilità. Regioni e Province autonome, infatti, per l’anno in corso (e in presenza di alcune condizioni anche per il 2014 e il 2015), potranno disporne l’accesso, senza tener conto dei criteri fissati dagli articoli 2 e 3 del Dm 83473/2014, utilizzando il 50% delle risorse loro assegnate (era il 5%). Questa percentuale potrà anche essere superata a condizione che le Amministrazioni si facciano carico di coprire il delta finanziario.

Operante da subito la disposizione con cui, in presenza di alcune condizioni, si può aumentare di un mese della durata della Naspi per i lavoratori stagionali nel turismo e stabilimenti termali.

Immediate le modifiche al collocamento obbligatorio per cui si precisa che il computo dei disabili non assunti tramite le liste di collocamento a loro riservate, possa avvenire se il grado di disabilità è pari o superiore al 60%. Inasprite le sanzioni per chi non assume le unità mancanti. Si passa da 62,77 a 153,2 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore non assunto. Si apre, però, alla diffida. Il verificatore potrà invitare il datore di lavoro inadempiente a ottemperare chiedendogli di presentare la richiesta di assunzione o di assumere la persona con disabilità avviata dagli uffici. In caso di adeguamento alla diffida, nei termini previsti, la sanzione si riduce a 38,3 euro. Da oggi anche i consulenti del lavoro possono inoltrare i moduli di dimissioni telematiche, avvalendosi dell’apposita procedura messa disposizione dal ministero del Lavoro. I dipendenti che si dimettono potranno chiedere all’azienda di far intervenire il proprio consulente, per l’inoltro del modello telematico.