Mancata assunzione disabili: sanzioni più che raddoppiate

Mancata assunzione disabili: sanzioni più che raddoppiate

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Più pesanti le sanzioni in caso di mancata assunzione dei disabili. È la modifica più rilevante contenuta nel decreto legislativo correttivo del Jobs act con riferimento al collocamento obbligatorio.

Attualmente l’articolo 15 della legge 68/1999 stabilisce che, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere i disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili all’azienda, la quota dell’obbligo e cioè il 7% dei dipendenti computabili, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di una somma pari 62,77 euro (inizialmente erano 100mila lire) per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata .

La sanzione pertanto è direttamente proporzionale al periodo di scopertura e può raggiungere importi anche molto elevati se il datore di lavoro tarda a regolarizzare l’inadempienza.

Con il Dlgs correttivo resta la sanzione crescente, ma cambia l’importo: non più 62,77 euro da rivalutare ogni cinque anni , ma un importo pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis della stessa legge 68/1999. Il contributo esonerativo è di 30,64 euro, che moltiplicato per 5 diventa 153,20 euro, quindi più del doppio della sanzione attuale. Anche questo importo, comunque, è soggetto a rivalutazione quinquennale.

In compenso viene precisato che, in caso di violazione dell’obbligo, si applica la procedura di diffida prevista dal Dlgs 124/2004, una procedura nei fatti già applicata però a fronte di interpretazioni non concordanti.

L’altra modifica, sempre in tema di collocamento obbligatorio, stabilisce la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, se hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento. Finora la regola scattava per riduzione della capacità superiore al 60 per cento.

Sul fronte delle politiche attive, invece, si sono effettuate diverse modifiche volte principalmente a precisare alcuni aspetti. Su indicazione della Conferenza Stato-Regioni, per esempio, viene puntualizzato che l’Anpal (Agenzia per le politiche attive) per quanto riguarda la riqualificazione dei disoccupati deve proseguire le attività già svolte dal ministero del Lavoro nel rispetto delle compentenze di Regioni e Province autonome. In vista di un miglioramento del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, invece, viene previsto l’inserimento nello stesso delle informazioni anagrafico-professionali dei lavoratori già a disposizione di Regioni e Province autonome, quelle relative alle dichiarazioni dei redditi, nonché l’integrazione con le banche dati che fanno capo al ministero dell’Istruzione, così come è prevista una maggior integrazione con le informazioni dell’Istat.

I  fondi statali per la compartecipazione ai centri per l’impiego sono incrementati di 30 milioni di euro per il 2016, attingendo agli importi previsti in precedenza per il finanziamento dell’Asdi (l’assegno di disoccupazione post-Naspi). Sul fronte dei disoccupati, tra le condizioni da rispettare per continuare a ricevere le forme di sostegno al reddito viene aggiunto l’obbligo di accettare attività a fini pubblica utilità.