Codice dei contratti pubblici: il Responsabile Unico del Procedimento – RUP

Codice dei contratti pubblici: il Responsabile Unico del Procedimento – RUP

Appalti

Il ruolo del Responsabile unico del procedimento (RUP).

In “I soggetti nel nuovo Codice dei Contratti: ruolo e funzioni”, a cura della Dott.ssa Annarosa Pisaturo (Regione Toscana, Osservatorio dei Contratti pubblici, Responsabile P.O. Prezzari regionali. Presidenza delle Commissioni prezzi) vengono riportate varie indicazioni su vari soggetti, partendo proprio dal Responsabile unico del procedimento, con riferimento al nuovo codice e alla proposta di linee guida attuative del nuovo codice degli appalti da parte di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Ricordiamo innanzitutto che nell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 si indica che ‘per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo’ (l’art. 31).

Riportiamo i principali compiti del responsabile unico del procedimento.

Intanto “formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento, della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:

– nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice;

– nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;

– nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

– nella fase di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali”.

Inoltre:

– “svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali anche le funzioni del direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante;

– nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art.106 del Codice”.

Questi i principali compiti del RUP in materia di sicurezza:

– compie su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione. attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

– svolge, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, i compiti ivi previsti”.

Riportiamo per completezza parte del comma 3 dell’articolo 26 del Testo Unico:

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o diopera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.(…)Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Si ricorda poi, che il responsabile del procedimento svolge nei limiti delle proprie competenze professionali anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.

Tuttavia il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.