Infortunio in itinere: tutela assicurativa, mezzi, percorsi su opuscolo Inail
L’infortunio in itinere. Questo il titolo del nuovo pieghevole pubblicato da Inail. “Al lavoro andata e ritorno”, pillole informative sulla tutela assicurativa, quando si configura l’infortunio.
“L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro”. La copertura dell’infortunio con ordinarie modalità di spostamento, mezzi pubblici, pedoni, le finalità lavorative, come vengono trattati i casi a bordo del velocipede, i rischi volontariamente assunti.
L’opuscolo riassume in maniera schematica il comportamento della tutela assicurativa in previsione degli usi del lavoratore. Vediamo il mezzo privato:
“L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di
lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga”.
Ancora, le deviazioni dal tragitto abituale, gli altri spostamenti per lavoro, esigenze e cause di forza maggiore. Infine il consumo di alcol e droga. Non è indennizzato l’infortunio causato da abuso di alcol e sostanze, dalla mancanza di titoli di guida.