Trasferta: uso improprio e infedele registrazione sul cedolino – le sanzioni

Trasferta: uso improprio e infedele registrazione sul cedolino – le sanzioni

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A seguito di alcune richieste di chiarimenti, il ministero del Lavoro (nota 14 giugno 2016, prot. n. 11885), ha fornito puntuali indicazioni circa il regime sanzionatorio applicabile in caso di disconoscimento della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con particolare riguardo all’applicazione della sanzione prevista per l’infedele registrazione sul libro unico del lavoro. A tale proposito va evidenziato che l’articolo 39, co. 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e recentemente sostituito dall’articolo 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, dispone tra l’altro quanto segue:
a) salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro;
b) se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, o a un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione va da 500 a 3.000 euro;
c) se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, o a un periodo superiore a 12 mesi, la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.
La nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione; la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.
Precisando che non rilevano le irregolarità meramente formali, quali quelle che riguardano la numerazione unica o sequenziale, ovvero ogni altra inesattezza non incidente sull’imponibile retributivo, la Nota afferma che il concetto di infedele registrazione va riferito solo ai casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa, o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposti.
In materia di trasferta va anche ricordato che l’articolo 51, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce quanto segue:
a) le indennità percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevati a 77,47 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
b) in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di 1/3 (il limite è ridotto di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto);
c) in caso di rimborso analitico di spese per trasferte fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate per: vitto, alloggio, viaggio e trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, sostenute dal dipendente, fino a un massimo giornaliero di 15,49 euro (25,82 euro per l’estero);
d) le indennità o rimborsi spese per trasferte all’interno del comune, tranne che per spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
Ne deriva che la non conforme registrazione della voce “trasferta” può configurare l’infedele registrazione tutte le volte in cui sia riscontrata una difformità tra la realtà e quanto registrato sul LUL, sempre che l’erronea scritturazione abbia determinato la differente quantificazione dell’imponibile contributivo. Tale difformità si configura certamente se la trasferta non è stata effettuata o se l’indennità occulta emolumenti dovuti ad altro titolo, con intento elusivo. Del pari rilevano le difformità riscontrate nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni effettuate da parte dei cd. lavoratori trasferisti.
In definitiva, il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, del decreto legge n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL si applica ove la registrazione risulti sostanzialmente non veritiera in ordine ai dati:
a) quantitativi: per esempio differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti;
b) qualitativi, inerenti non la qualificazione giuridica del rapporto ma la scritturazione sul LUL di una causale fondante l’erogazione che non trovi riscontro nell’esecuzione della prestazione;
sempre che, in tali ipotesi, dall’infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.