Le direzioni locali dettano l’iter per il Gps a bordo
Dopo la riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, è possibile installare gli impianti di geolocalizzazione sulle vetture dei dipendenti senza chiedere l’assenso preventivo del sindacato o dell’autorità amministrativa, oppure questo strumento resta soggetto alla procedura di autorizzazione? A questa domanda le strutture territoriali del ministero del Lavoro, con due note ufficiali quasi contemporanee, hanno dato risposte in parte differenti.
Con la nota n. 5689 del 10 maggio 2016 , la Direzione interregionale di Milano ha dato una risposta positiva. La nota – che affronta un caso specifico ma nel contempo offre indirizzi a tutte le strutture del territorio – ricorda che, ai sensi del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, non è più necessario assoggettare ad autorizzazione (sindacale o amministrativa) preventiva l’utilizzo di strumenti di lavoro (e degli strumenti di registrazione delle presenze e degli accessi in azienda).
Secondo la Direzione interregionale, nella nozione di strumento di lavoro deve rientrare ogni strumento idoneo ad assolvere complessivamente la funzione di mezzo necessario a rendere l’attività lavorativa.
Applicando questi concetti ai rilevatori Gps, la nota evidenzia che l’installazione sulle vetture aziendali non richiede autorizzazione preventiva, qualora siano utilizzati per soddisfare esigenze assicurative, produttive o di sicurezza. Ciò in quanto gli impianti Gps e le vetture su cui sono installati servono entrambi, inscindibilmente, a rendere la prestazione di lavoro.
La nota ricorda, molto opportunamente, che questa semplificazione procedurale non si traduce in un ammorbidimento delle tutele del lavoratore. Il dipendente mantiene inalterato il proprio diritto a non essere controllato in maniera indebita oppure eccessiva, e in aggiunta vede rafforzato il quadro delle garanzie poste a sua tutela, in quanto l’utilizzo delle informazioni acquisite mediante gli strumenti di controllo a distanza è subordinata alla fornitura dell’informativa preventiva prevista dall’articolo 13 del Codice privacy, nella quale devono essere indicate le modalità con cui saranno svolti i controlli.
Ma queste considerazioni non trovano posto in un altro provvedimento quasi contemporaneo (Dtl Latina, atto n. 12519 dell’11 maggio 2016 ), che riguarda la richiesta di un’impresa di vigilanza, intenzionata ad installare sui veicoli aziendali un impianto di localizzazione satellitare proprio per lo svolgimento della vigilanza. Applicando alla lettera il nuovo articolo 4 dello Statuto (come ricostruito dalla Direzione interregionale del Lavoro di Milano), questo impianto poteva essere considerato uno “strumento di lavoro” e quindi poteva essere esonerato dall’ autorizzazione preventiva.
La Direzione di Latina rinuncia a far valere questa semplificazione procedurale e, anche dopo il Jobs act, assoggettato (con esito positivo) l’installazione alla procedura di autorizzazione. Questa scelta, divergente da quella milanese, assume portata molto più ristretta, in quanto non è accompagnata da una ricostruzione teorica di carattere generale.